Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32831/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della sentenza di condanna definitiva emessa nei confronti di Antonio Pagano (per reati connessi all'art. 416-bis cod. pen. e L. 15/1980) sostenendo l'esistenza di nuove prove favorevoli: atti relativi a procedimenti penali paralleli, file video, una consulenza di parte (ctu Fabio Milani), fatture e dati contabili della societa La Paganese Trasporti, atti depositati ma non valutati nei giudizi di cognizione. Viene inoltre censurata presunta confusione tra fase rescindente e fase rescissoria, e denunciata illogicità/contraddittorietà della motivazione in relazione al monopolio commerciale, alla detenzione di armi e a profili fiscali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e/o aspecifici. Ha confermato che la Corte di Appello di Roma ha correttamente esercitato il limitato controllo preliminare previsto dall'art. 634 cod. proc. pen., ritenendo la documentazione prodotta priva del carattere di novità richiesto dall'art. 630 lett. c) o, pur formalmente nuova, ictu oculi inidonea a sovvertire il giudicato. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulla presunta illogicità motivazionale relative al monopolio, alle armi e ai rilievi fiscali, richiamando le prove a sostegno della condanna (collaboratori, intercettazioni, videoriprese, sequestri). Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    "se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'art. 631"

    La revisione è ammessa solo per 'prove nuove' che, da sole o con le precedenti, possano dimostrare l'innocenza ai sensi dell'art. 631; non basta una diversa valutazione di prove già note o elementi formalmente nuovi ma ictu oculi inidonei a demolire il giudicato.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Attribuisce alla corte d'appello un potere-dovere di valutazione preliminare limitata che può dichiarare l'inammissibilità per manifesta infondatezza anche compiendo una valutazione prognostica sulla potenziale efficacia delle 'prove nuove', senza tuttavia anticipare il giudizio di merito.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Norma di rinvio sul criterio di proscioglimento; la prova nuova deve essere idonea, sola o con altre, a determinare il proscioglimento ai sensi di questa disposizione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'ambito dei motivi che possono essere proposti in ricorso alla Corte di Cassazione; qui richiamato per delimitare i censure effettivamente dedotte.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente nel contesto delle censure procedurali; la Corte ha ritenuto le doglianze aspecifiche e non adeguatamente confrontate con il percorso motivazionale impugnato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto comunque non violati tali principi alla stregua degli elementi prodotti.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato a sostegno di censure sul giusto processo; la Corte ha ritenuto le argomentazioni insufficienti per dimostrare una lesione tale da giustificare la revisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e la possibilità di disporre un versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per determinare la sanzione pecuniaria di 3.000 euro.

  • art. 416-bis cod. pen. e art. 1 L. 15/1980

    Norme penali che definiscono i reati di associazione di tipo mafioso e le connesse fattispecie; costituivano l'oggetto della condanna definitiva di Antonio Pagano contro la quale è stata richiesta la revisione.

Massime di principio

  • La richiesta di revisione ex art. 630 lett. c) richiede 'prove nuove' realmente nuove e idonee, da sole o con le precedenti, a determinare il proscioglimento: non basta una diversa interpretazione di prove già acquisite.
  • La corte d'appello ha un potere di sindacato preliminare (art. 634) che può valutare sommariamente affidabilità e potenzialità demolitoria delle nuove prove e dichiarare l'inammissibilità per manifesta infondatezza senza entrare nel merito pieno del giudizio.
  • Prove formalmente 'nuove' ma ictu oculi inconferenti o inaffidabili possono essere respinte già in sede di ammissibilità; analogamente, prove non acquisite o non valutate nel processo precedente possono essere rilevanti solo se non erano state dichiarate inammissibili o superflue.
  • Le censure generiche, aspecifiche o che non confrontano puntualmente il percorso motivazionale della sentenza impugnata sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
  • L'instaurazione di questioni collaterali (es. profili fiscali) non rileva ai fini della revisione se non incidono concretamente sulla ricostruzione degli elementi essenziali che hanno fondato la condanna.
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o colpa processuale, la parte che propone il ricorso può essere condannata al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.