Cassazione Penale, Sentenza n. 32828/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due ricorsi per cassazione: 1) violazione dell'art. 629 c.p. e mancanza/contraddittorieta/manifesta illogicita della motivazione sulla sussistenza dell'estorsione; la difesa sosteneva che le discrepanze di orario e retribuzione derivavano da trattative precontrattuali e da una libera determinazione delle lavoratrici (aspetto genetico del rapporto). 2) censura dell'attendibilita delle persone offese, rilevando presunte contraddizioni tra dichiarazioni iniziali (accettazione delle condizioni in fase di assunzione) e successive affermazioni di coercizione in corso di rapporto di lavoro.
La decisione
Il ricorso e stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: ha condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui l'estorsione si e consumata nella fase esecutiva del rapporto di lavoro, con minaccia larvata di licenziamento finalizzata ad ottenere retribuzioni e condizioni peggiori, e ha giudicato congrua e non manifestamente illogica la valutazione dell'attendibilita delle persone offese, corroborata da altri testi e riscontri. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili Bono Serena e Bono Maria Giovanna, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che il reato di estorsione puo essere integrato dal datore di lavoro che, in fase di esecuzione del rapporto, costringa i dipendenti con minacce larvate di licenziamento ad accettare trattamenti retributivi e condizioni peggiori.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per l'irrogazione della somma equitativa alla cassa delle ammende per ricorso inammissibile.
art. 192 cod. proc. pen. (richiamo alla disciplina delle dichiarazioni della persona offesa)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa, pur non soggette al regime del comma terzo dell'art. 192, possono da sole fondare la responsabilita penale purché sia effettuata una verifica piu penetrante e rigorosa della credibilita soggettiva e dell'attendibilita intrinseca.
Legge 20 febbraio 2006 n. 46 (riferimento alla funzione della Corte di Cassazione)
Richiamata per ribadire che la Corte di Cassazione e giudice della motivazione e non puo riformare i giudizi di merito sostituendosi al tribunale, salvo vizi di motivazione evidenti, manifesti e tali da imporre diversa conclusione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpevolezza nell'avere presentato un ricorso inammissibile senza colpa grave, in ordine all'irrogazione della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- La condotta estorsiva puo essere integrata dal datore di lavoro quando la costrizione avviene nella fase esecutiva del rapporto (esecuzione delle prestazioni) e non solo nella fase di stipula: minacce di licenziamento per ottenere retribuzioni o orari inferiori configurano estorsione.
- Accordi apparenti o pattuizioni iniziali non escludono automaticamente il reato se, nella pratica di esecuzione, il datore esercita pressioni o minacce che incidono sulla liberta di autodeterminazione delle lavoratrici.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole essere decisive, ma richiedono una valutazione di credibilita piu penetrante e la presenza di riscontri; in assenza di manifeste incongruenze questa valutazione di fatto non e sindacabile in sede di cassazione.
- La Corte di Cassazione non riforma i giudizi di merito basandosi su alternative plausibili: serve che la motivazione impugnata presenti mancanze, contraddizioni o manifesta illogicita tali da rendere inevitabile una diversa conclusione.
- Chi propone ricorso per cassazione deve evitare doglianze meramente rielaborative del fatto o della valutazione probatoria: ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
- In casi simili e prudente raccogliere e documentare riscontri oggettivi (buste paga, testimonianze multiple, documentazione sulle trattative) per sostenere o contrastare l'accusa di coercizione in fase esecutiva.
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