Cassazione Civile, Ordinanza n. 24288/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, deducendo l’omessa notifica degli atti presupposti, in particolare dell’avviso bonario e della cartella, nonché l’irregolarità della notificazione a mezzo PEC della comunicazione impugnata; nel merito contestava anche la qualificazione come società di comodo. La CTP aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica degli atti presupposti; in appello la CTR, su impugnazione dell’Agente della riscossione e dell’Agenzia, aveva ritenuto provata la notifica della cartella, dichiarando inammissibili le questioni sugli atti anteriori e giudicando sanato l’eventuale vizio della PEC. In Cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla notificazione, sostenendo che la cartella era stata notificata con sola affissione alla casa comunale senza raccomandata informativa, in un’ipotesi di irreperibilità relativa e non assoluta; 2) violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 per l’uso in appello di documentazione prodotta tardivamente da Equitalia; 3) violazione degli artt. 24, 32 e 61 d.lgs. n. 546/1992 per la produzione tardiva e non tempestivamente allegata della prova di notifica. Parallelamente ha impugnato il diniego dell’Agenzia alla definizione agevolata della lite, sostenendo che la controversia rientrasse nell’ambito applicativo dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 (richiamato nel testo anche con riferimento all’art. 6 d.l. n. 118/2019), poiché il giudizio incideva sulla stessa pretesa tributaria e non su un mero atto della riscossione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso proposto avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo che la lite avesse ad oggetto non un semplice atto della riscossione ma la pretesa tributaria sostanziale, ancora controversa per via della dedotta nullità della notifica della cartella di pagamento, che costituiva il primo e unico atto di comunicazione della pretesa al contribuente. In base alla giurisprudenza richiamata, tale controversia era definibile ai sensi dell’istituto del condono/definizione agevolata. Conseguentemente la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Le spese sono state compensate, perché la decisione si è basata su orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti rispetto al diniego impugnato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Il controllo automatizzato e la cartella emessa all’esito possono costituire il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente.
La definizione agevolata è ammissibile quando la controversia investe l’an della pretesa tributaria e non un mero vizio formale dell’atto.
La cartella, quando è primo e unico atto di conoscenza della pretesa, è impugnabile anche per motivi attinenti al merito dell’imposizione.
La censura del ricorrente riguardava il divieto di ius novorum e la produzione documentale in appello.
artt. 24, 32 e 61 d.lgs. n. 546/1992
La censura del ricorrente riguardava la tardività della produzione documentale in appello.
art. 16 comma 2 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni nel processo tributario.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’invalidità della notifica eseguita senza raccomandata informativa.
art. 60 comma 1 lett. e) d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dal ricorrente in relazione alla notifica a soggetto irreperibile e alla distinzione tra irreperibilità assoluta e relativa.
Massime di principio
- In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, la controversia è definibile non solo quando riguarda direttamente un atto impositivo, ma anche quando il giudizio investe comunque l’an della pretesa fiscale.
- Quando la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato costituisce il primo e unico atto di comunicazione della pretesa al contribuente, la sua impugnazione può riguardare anche il merito dell’imposizione e rientrare nell’ambito della definizione agevolata.
- La deduzione della nullità della notifica della cartella, se idonea a travolgere il titolo su cui si fonda il credito erariale, mantiene la controversia sul piano della sussistenza stessa della pretesa tributaria.
- La compensazione delle spese è giustificabile quando la decisione si fonda su un orientamento giurisprudenziale formatosi solo successivamente all’atto amministrativo impugnato.
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