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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04290/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Nel corso di un procedimento penale definito con condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile, era stato disposto un sequestro conservativo sui beni immobili del ricorrente e sui relativi frutti. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale, la parte civile aveva promosso l’azione civile per la liquidazione del danno solo dopo un lungo lasso di tempo. Il ricorrente aveva chiesto che fosse dichiarata l’inefficacia sopravvenuta del sequestro ai sensi degli artt. 669-octies e 669-novies c.p.c., sostenendo che la causa civile non fosse stata introdotta tempestivamente entro i termini richiamati dalla disciplina cautelare. La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione, ritenendo il sequestro assimilabile a una misura lite pendente e non ante causam, con conseguente inapplicabilità degli artt. 669-octies e 669-novies c.p.c. e permanenza degli effetti della misura. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 316, 317 e 539 c.p.p. e degli artt. 669-octies e 669-novies c.p.c., invocando l’orientamento che assimila la cautela penale a una misura ante causam quando la condanna è generica e il giudizio civile di liquidazione deve ancora essere introdotto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabili, anche al sequestro conservativo disposto in sede penale, le regole degli artt. 669-octies e 669-novies c.p.c. quando, dopo la condanna generica, la parte civile debba promuovere il giudizio civile di liquidazione del danno. Ha escluso che la condanna generica penale equivalga, sul piano civilistico, a un accertamento completo dell’an debeatur, rilevando che in sede civile resta da accertare il nesso tra evento di danno e danno-conseguenza. Ha inoltre valorizzato la funzione strettamente strumentale delle misure cautelari conservative e ha affermato che il ritardo nell’introduzione della causa di merito è incompatibile con la permanenza del periculum in mora, poiché il creditore stesso finisce per smentire con il proprio comportamento il fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando l’inefficacia del sequestro conservativo sui beni immobili del ricorrente e sui relativi frutti. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 316 c.p.p.

    disciplina il sequestro conservativo in sede penale; la misura resta soggetta alla verifica della sua perdurante funzione cautelare

  • art. 317 c.p.p.

    viene richiamato per distinguere l’ipotesi del venir meno della misura in caso di proscioglimento o non luogo a procedere definitivo

  • art. 539 c.p.p.

    la condanna generica con eventuale provvisionale non esaurisce il titolo risarcitorio, rendendo necessaria la prosecuzione del giudizio civile per la liquidazione del danno

  • art. 669-octies c.p.c.

    le misure cautelari conservative restano pienamente strumentali al giudizio di merito; la mancata introduzione tempestiva del merito comporta il venir meno della loro efficacia

  • art. 669-novies c.p.c.

    l’inefficacia sopravvenuta può essere dichiarata quando la causa di merito non sia introdotta nei termini richiesti dalla disciplina cautelare

  • art. 474 c.p.c.

    la conversione del sequestro in pignoramento presuppone un titolo esecutivo fondato su credito certo, liquido ed esigibile

  • art. 686 c.p.c.

    la conversione del sequestro conservativo in pignoramento si verifica solo quando intervenga una sentenza idonea a costituire titolo esecutivo

  • art. 40 c.p.

    la condanna generica penale accerta la causalità materiale, non il completo diritto al risarcimento civile

  • art. 41 c.p.

    concorre al riferimento alla causalità materiale accertata in sede penale

  • art. 1223 c.c.

    in sede civile va accertata anche la causalità giuridica tra evento di danno e danno-conseguenza

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per affermare che l’illecito civile richiede la verifica del danno risarcibile in sede civile

  • art. 671 c.p.c.

    serve a individuare il presupposto del sequestro conservativo, ossia il fondato timore di perdere la garanzia del credito

  • art. 2740 c.c.

    richiamato quale principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore, cui si collega il periculum in mora

  • art. 2697 c.c.

    evocato indirettamente nel ragionamento sull’allegazione e dimostrazione del periculum da parte del creditore

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, invocata dal ricorrente

Massime di principio

  • Il sequestro conservativo disposto in sede penale, quando il processo si conclude con condanna generica e la parte civile deve ancora introdurre il giudizio civile di liquidazione del danno, va trattato come misura cautelare strumentale al successivo merito e può soggiacere alla disciplina di cui agli artt. 669-octies e 669-novies c.p.c.
  • La condanna generica penale accerta soltanto la causalità materiale dell’illecito, non anche la causalità giuridica e il danno-conseguenza: per la piena determinazione del diritto al risarcimento è necessario l’accertamento del giudice civile.
  • Le misure cautelari conservative presuppongono e devono mantenere un attuale periculum in mora; un ritardo significativo nell’introduzione della causa di merito è incompatibile con la permanenza del fondato timore di perdere la garanzia del credito e può determinare l’inefficacia sopravvenuta del sequestro.
  • La conversione del sequestro conservativo in pignoramento richiede l’esistenza di un titolo esecutivo relativo a credito certo, liquido ed esigibile; prima della decisione civile di liquidazione il sequestro conserva funzione di garanzia solo nei limiti in cui il titolo sia formato o si formi successivamente.
  • Il comportamento del creditore che non attiva tempestivamente il giudizio di merito può essere valutato come fatto concludente idoneo a smentire la persistenza del periculum e a far venir meno la giustificazione della cautela.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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