Cassazione Civile, Ordinanza n. 27860/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l’estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione nel termine conseguente all’interruzione automatica del processo e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (ordine forense)
La controversia
Un avvocato aveva promosso nel 2017 davanti al Tribunale di Monza un’azione risarcitoria contro il consiglio dell’ordine forense e contro alcuni avvocati, chiedendo il ristoro di danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivati da comportamenti illegittimi. Il tribunale aveva rigettato le domande. In appello la Corte territoriale aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione dopo un’interruzione automatica determinata dalla sospensione dell’avvocato dall’esercizio della professione; aveva inoltre condannato l’appellante alle spese. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) ha sostenuto che il processo si sarebbe già estinto in primo grado e non in appello; 2) ha dedotto che la presenza di un diverso difensore nel primo grado escludeva la necessità di una nuova costituzione in appello; 3) ha contestato l’individuazione dell’evento interruttivo, sostenendo che non fosse stata notificata la delibera/provvedimento richiamato dalla Corte d’appello e richiamando altri atti e giudizi collegati. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché generico e non confrontato con la ratio decidendi; il secondo perché non specificava gli atti richiamati e comunque era eccentrico rispetto alla decisione, che riguardava la sospensione del solo difensore che aveva sottoscritto l’appello in proprio; il terzo perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata e con il documento richiamato dalla Corte territoriale, oltre a non rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza.
Norme richiamate
La sospensione dall’esercizio della professione forense ha prodotto l’interruzione automatica del processo.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
Il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica apodittica e generica è inammissibile.
Occorre l’indicazione specifica degli atti e dei documenti richiamati, a pena di inammissibilità.
Devono essere depositati e indicati in modo specifico gli atti e documenti posti a fondamento della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19.
Ha inciso sulla sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale Covid-19.
È richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne svolge una specifica interpretazione decisoria.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel testo in tema di contributo unificato ulteriore.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve individuare in modo chiaro e specifico la censura, confrontandosi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; affermazioni apodittiche o generiche non integrano un valido motivo ex art. 366 n. 4 c.p.c.
- Quando la decisione impugnata si fonda su un preciso fatto processuale o su un documento, la contestazione in cassazione richiede la puntuale indicazione degli atti e dei documenti rilevanti e delle ragioni per cui la valutazione del giudice sarebbe erronea, secondo gli oneri di specificità e autosufficienza.
- L’inammissibilità della censura ricorre anche quando il motivo è eccentricamente riferito a un fatto o a un difensore diverso da quello che ha determinato l’effetto processuale posto a base della decisione.
- La sospensione dall’esercizio della professione forense, nei termini accertati dal giudice di merito, può determinare l’interruzione automatica del processo e, se non seguita da tempestiva riassunzione, l’estinzione del giudizio.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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