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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34482/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da tre avvisi di accertamento per gli anni 2005, 2006 e 2007 con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato IVA, IRPEG e IRAP, oltre accessori, ritenendo che la società contribuente fosse coinvolta in un meccanismo di frode carosello nel settore della telefonia mobile. La verifica della Guardia di Finanza aveva evidenziato operazioni fatturate come esistenti ma ritenute, in tutto o in parte, oggettivamente inesistenti, con recupero anche di costi qualificati come fittizi e di costi per rimborsi spese a piè di lista ritenuti non documentati. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente quanto alle fatture per operazioni inesistenti, confermando invece i recuperi sui rimborsi spese; la CTR aveva poi respinto l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia ha denunciato, con due motivi, la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e, nel secondo motivo, anche degli artt. 19 e 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, oltre a vizi motivazionali. In sostanza ha sostenuto che la CTR avesse dato peso decisivo alla regolarità formale delle fatture, ai pagamenti e alla documentazione bancaria, elementi non decisivi e facilmente simulabili nelle frodi IVA; ha inoltre censurato la decisione nella parte in cui aveva valorizzato la buona fede della contribuente, assumendo erroneamente necessaria la prova di un dolo o di un accordo fraudolento, mentre per negare la detrazione sarebbe stata sufficiente la prova della consapevolezza o comunque della colpa dell’intermediario, desumibile dagli elementi istruttori, incluse intercettazioni e atti dell’indagine penale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso. Ha escluso preliminarmente l’inammissibilità per la c.d. doppia conforme, perché la disciplina limitativa dell’art. 348-ter c.p.c. non si applicava al caso concreto; ha anche escluso rilievo al giudicato formatosi in altro giudizio relativo alla società controllante, trattandosi di giudizi autonomi tra parti non coincidenti. Nel merito, la Corte ha affermato che, in tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, la regolarità formale delle fatture, dei pagamenti e delle scritture contabili non è sufficiente a dimostrare l’effettività delle operazioni, poiché tali elementi sono agevolmente falsificabili. Ha quindi censurato la CTR per aver fondato la decisione su dati non decisivi e per aver attribuito rilevanza alla buona fede del contribuente in un caso di operazioni oggettivamente inesistenti. La Corte ha richiamato il principio per cui l’Ufficio deve provare, anche mediante presunzioni, l’inesistenza dell’operazione, mentre il contribuente deve dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo; una volta accertata l’inesistenza oggettiva dell’operazione, non è configurabile la buona fede idonea a neutralizzare la pretesa fiscale. Poiché il testo disponibile si interrompe dopo l’enunciazione di tali principi, non è determinabile con certezza se la Corte abbia poi cassato con rinvio o definito diversamente il giudizio finale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni oggettivamente inesistenti, la prova della fittizietà può essere fornita anche tramite presunzioni e indizi convergenti; non è necessario dimostrare un accordo fraudolento o il dolo del contribuente per negare la detrazione.
  • La regolarità formale delle fatture, dei pagamenti e delle scritture contabili non è prova sufficiente dell’effettività delle operazioni, perché tali elementi sono tipicamente compatibili con una frode cartolare e possono essere agevolmente simulati.
  • Una volta accertata l’inesistenza oggettiva dell’operazione, la buona fede del contribuente non è di regola idonea a conservare il diritto alla detrazione IVA, poiché il contribuente è in grado di sapere se e in quale misura l’operazione è stata effettivamente compiuta.
  • Nel contenzioso tributario, il giudicato formatosi in un diverso giudizio relativo a soggetti diversi non è automaticamente opponibile al contribuente che non vi abbia partecipato né abbia avuto la possibilità di parteciparvi.
  • La disciplina limitativa del ricorso per cassazione contro la sentenza di appello c.d. doppia conforme va applicata solo nei casi e nei tempi previsti dalla normativa transitoria; altrimenti resta esperibile anche il vizio motivazionale nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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