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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34169/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione fondato su quattro censure: 1) nullità e violazione del diritto di difesa per la mancata rinnovazione di prove dichiarative dopo il mutamento del giudice (in particolare la mancata escussione del teste Brancato); 2) errata valutazione dell'elemento soggettivo della detenzione dell'arma (contestata la consapevolezza del possesso della pistola e delle munizioni); 3) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 5 L. 895/1967 (fatto di lieve entità) in ragione del numero limitato di armi/munizioni e della chiusura in cassetta; 4) mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., nonostante un unico precedente risalente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure costituissero mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello e non avessero specificamente e criticamente confrontato la motivazione della Corte territoriale. La Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di merito: sussisteva la consapevolezza e la volontà di detenere la pistola calibro 38 con relative munizioni rinvenute in una cassetta nell'abitazione dell'imputato (agente di polizia municipale); non è stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 5 L. 895/1967 in quanto l'arma era potenzialmente letale e in piena efficienza, né è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha altresì precisato il termine di prescrizione (termini calcolati fino al 12/07/2022) ma non ha dichiarato l'estinzione per prescrizione a causa dell'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895 - art. 2

    Disciplina il porto e la detenzione di armi: la Corte ha ritenuto sussistente la fattispecie di detenzione illegittima applicando l'art. 2 alla fattispecie concreta

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895 - art. 7

    Prevede le sanzioni per la detenzione illecita di armi; è la norma sanzionatoria alla base della condanna confermata in appello

  • Legge 2 ottobre 1967, n. 895 - art. 5

    Attenuante speciale per fatto di lieve entità relativa al porto/detenzione: la Corte ha escluso l'applicabilità perché l'arma (calibro 38) era ritenuta potenzialmente letale e in efficienza

  • Legge 22 maggio 1975, n. 152 - art. 6

    Norma richiamata per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla confisca dell'arma; la Corte ha confermato l'ordine di delega alla Direzione di artiglieria

  • Codice di procedura penale - art. 525, comma 2

    Regola la rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la rinnovazione non è automatica e può essere evitata se ritenuta superflua

  • Codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. b) e c)

    Indica i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto i motivi prospettati non specifici e meramente ripetitivi, determinando l'inammissibilità

  • Codice di procedura penale - art. 603, commi 3 e 5

    Norme sull'assunzione e utilizzabilità delle prove dichiarative: la difesa invocava inutilizzabilità della deposizione di un teste ma la Corte d'appello l'ha ritenuta utilizzabile; la Cassazione ha giudicato la censura generica

  • Codice penale - art. 163

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: la Corte d'appello ha negato il beneficio per la gravità del fatto e i precedenti; la Cassazione ha ritenuto la decisione non contraddittoria

  • Codice di procedura penale - art. 129

    Regola la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione: la Corte di cassazione ha precisato che, per effetto dell'inammissibilità, non è possibile pronunciare la estinzione per prescrizione d'ufficio in questa sede

  • Costituzione - art. 111

    Richiamato in rapporto al diritto al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione del diritto di difesa percepibile in termini tali da giustificare l'accoglimento del ricorso

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - art. 6

    Richiamato rispetto al diritto a un giusto processo: la Corte ha ritenuto che non siano state violate le garanzie invocate in modo da incidere sulla decisione

  • Codice di procedura penale - art. 173 disp. att.

    Limiti alla motivazione sintetica ai sensi dell'articolo citato: il ricorso è stato sintetizzato nei limiti consentiti per la decisione

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammesso riproporre pedissequamente i motivi già disattesi in appello: il ricorso deve confrontarsi specificamente e criticamente con la motivazione della corte territoriale.
  • La mancata rinnovazione di prove dichiarative dopo il mutamento del giudice non determina automaticamente nullità: la rinnovazione è consentita se le parti la richiedono e dimostrano la sua necessità; il giudice ha discrezionalità se la rinnovazione è manifestamente superflua.
  • Per la configurabilità dell'elemento soggettivo nella detenzione di un'arma, i giudici possono desumere la consapevolezza da circostanze di luogo, modalità di custodia, relazione col bene e dichiarazioni dell'imputato; una valutazione non manifestamente illogica è sottratta a sindacato di legittimità.
  • L'attenuante speciale (art. 5 L. 895/1967) può essere esclusa quando l'arma è di calibro e condizione tali da presentare elevata attitudine offensiva; non tutte le armi da fuoco sono assimilabili: armi di piccolo calibro (es. 6.35) possono invece rientrare nell'attenuante.
  • La concessione della sospensione condizionale della pena è una valutazione discrezionale che tiene conto della gravità del fatto e dei precedenti: decisioni logiche e non contraddittorie sulle circostanze non sono sindacabili in Cassazione.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità non può procedere alla declaratoria d'ufficio di estinzione per prescrizione (art. 129 c.p.p.), anche se la prescrizione si fosse già maturata.

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