Cassazione Penale, Sentenza n. 34145/2023 del 03/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del 04/07/2022 che lo aveva condannato per violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro riferite a un cantiere edile a Lampedusa: mancata adozione di provvedimenti per le emergenze; assenza di un terzo preposto durante l'allestimento del ponteggio; mancata realizzazione della recinzione del cantiere; mancata nomina del responsabile del servizio prevenzione/protezione e dell'addetto alla gestione emergenze/incendi/primo soccorso. In appello (poi qualificato come ricorso per cassazione) il ricorrente deduceva: assoluzione con ampia formula (sostenendo, tra l'altro, che si era solo momentaneamente assentato, che la recinzione metallica era presente e che esistevano il Piano Operativo di Sicurezza e attestati validi di aggiornamento) e, in subordine, contestava l'eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando che le censure sono squisitamente di merito (contestazione di valutazioni fattuali e probatorie del Tribunale) e quindi non sindacabili in sede di legittimità, salvo i profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, profili non dimostrati. Inoltre la documentazione prodotta in sede di legittimità era carente di autosufficienza. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
norme in tema di sicurezza del lavoro (normativa antinfortunistica)
La sentenza applica il principio secondo cui le violazioni delle norme antinfortunistiche, accertate in fatto, possono fondare responsabilità penale dell'amministratore/ datore di lavoro; tuttavia in sede di cassazione non è consentita la rinnovazione del giudizio di fatto sulla sussistenza di tali violazioni.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01
Richiamato il principio per cui la Corte di legittimità è preclusa dal rinnovare la valutazione degli elementi di fatto alla base della decisione impugnata e può intervenire solo in presenza di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito compiute dal giudice del merito; i motivi che si risolvono in una diversa lettura delle prove sono inammissibili in cassazione.
- Se si presenta ricorso per cassazione occorre formulare censure di diritto ben circostanziate (violazione di legge, vizio di motivazione manifestamente illogico o contraddittorio), non semplici richieste di riconsiderazione del materiale probatorio.
- La documentazione probatoria richiamata in cassazione deve avere i requisiti di autosufficienza: se si pretende che la Corte valuti documenti (piani di sicurezza, attestati, ecc.) è necessario che essi siano prodotti in modo idoneo e completo e che il motivo colleghi il fatto alla questione di diritto dedotta.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio (eccessività della pena, mancata concessione di attenuanti generiche) devono essere articolate con specifici profili di diritto per evitare l'inammissibilità per genericità.
- Quando l'atto originario era un appello e viene riqualificato come ricorso per cassazione, il difensore deve adeguare le censure al rimedio di legittimità, evitando motivazioni tipicamente di merito.
- Esiti negativi dell'impugnazione possono comportare condanna alle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende; pertanto valutare la probabilità di successo e la correttezza dell'inquadramento giuridico prima di procedere.
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