Cassazione Penale, Sentenza n. 34142/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello nella parte relativa al capo di lottizzazione abusiva. Si contestava: a) la sproporzione e la mancata motivazione della confisca di tutti i terreni (area di 86.000 mq) richiamando la giurisprudenza CEDU e nazionale sul principio di proporzionalità; b) il travisamento della prova e la mancata valutazione degli elementi difensivi sulla natura temporanea dell'attività di campeggio (presenza di roulotte non marcianti), l'attendibilità del teste Spanò e la rilevanza di documentazione posteriore (domande di condono, autorizzazioni comunali, relazione tecnica) che, secondo la difesa, avrebbe escluso l'elemento soggettivo e la trasformazione stabile del territorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come lottizzazione abusiva, accogliendo l'orientamento secondo cui unità abitative mobili rese non amovibili e destinate a soddisfare bisogni non temporanei possono trasformarsi in beni immobili e integrare la lottizzazione abusiva. La Corte ha ritenuto adeguata la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito (testimonianze e documentazione) e ha escluso rilievo probatorio ai documenti datati 2017 poiché successivi alla commissione del reato. Quanto alla confisca, la Corte ha confermato la legittimità della misura nel caso di trasformazione urbanistica significativa, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU e della Cassazione; ha precisato però che questioni di proporzionalità e di estensione della confisca possono essere trattate in sede esecutiva mediante incidente di esecuzione, ove il terzo interessato può chiedere limitazioni o revoche parziali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico edilizia)
art. 30, art. 31, art. 44 comma 2, art. 3 comma 1 lett. E.5, art. 2 lett. c)
Le norme sul regime edilizio e sulla lottizzazione sono interpretate nel senso che manufatti leggeri divenuti non amovibili e destinati a bisogni non temporanei possono essere considerati stabilmente collocati e rientrare nella nozione di lottizzazione abusiva
d.lgs. n. 42/2004
Norma richiamata tra i reati ascritti in relazione alla tutela del patrimonio culturale/territoriale, richiamata dalla sentenza impugnata
d.lgs. n. 152/2006
Norme ambientali citate tra i reati contestati con riferimento a violazioni della disciplina ambientale connesse alle opere realizzate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, Protocollo n. 1
Richiamato il principio di protezione della proprietà, con riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU che valuta la compatibilità della confisca con il diritto di proprietà e il principio di proporzionalità
Corte EDU, G.I.E.M. S.r.l. c. Italia (Grande Camera, 28/06/2018)
La Corte è stata richiamata per il principio che la confisca può essere compatibile con il Prot. 1 CEDU se la confisca è proporzionata e giustificata dal concreto stravolgimento della destinazione urbanistica
Cassazione, Sez. U., n. 13539 del 30/01/2020 (Perroni)
Sez. U., n. 13539 del 30/01/2020, Perroni
Affermata la legittimità della confisca urbanistica circoscritta a terreno e manufatti abusivamente realizzati e indicato che questioni di proporzionalità e di estensione possono essere valutate in sede esecutiva tramite incidente di esecuzione
Cassazione, Sez. 3, n. 36552 del 15/06/2022 (Crugliano)
Sez. 3, n. 36552 del 15/06/2022, Crugliano
Conferma che unità abitative mobili rese non amovibili e stabilmente collocate possono costituire beni immobili per finalità di lottizzazione abusiva
Codice di procedura penale
Richiamato come base normativa per l'incidente di esecuzione e i poteri istruttori del giudice esecutivo nella fase di esecuzione della confisca
Massime di principio
- Unità abitative mobili (es. roulotte) che perdono carattere di amovibilità e sono stabilmente collocate e destinate a bisogni non temporanei possono essere valutate come beni immobili e integrare lottizzazione abusiva
- La valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo e dell'entità della trasformazione urbanistica spetta ai giudici di merito e la Cassazione interviene solo in caso di vizi di motivazione o travisamento della prova
- La confisca dell'intera area interessata da lottizzazione abusiva è compatibile con il principio di protezione della proprietà (Prot. 1 CEDU) quando sussista un effettivo e significativo stravolgimento della destinazione urbanistica
- Obiezioni di proporzionalità della confisca possono essere sollevate in sede esecutiva tramite incidente di esecuzione, dove il giudice ha ampi poteri istruttori per limitare o revocare la confisca su parti estranee alla condotta illecita
- Documentazione prodotta successivamente alla commissione del reato ha valore limitato ai fini dell'esclusione della responsabilità se non attesta titoli abilitativi antecedenti o rilevanti alla data dell'accertamento
- In giudizio, l'onere di contestare in modo specifico e probante gli elementi decisivi (es. attendibilità dei testi, consistenza delle opere fisse) è centrale per ottenere un mutamento del convincimento del giudice di merito
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