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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34144/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la condanna per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (art. 659 c.p.), contestando l'errata valutazione delle prove e l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato: sostengono che non vi sia prova di disturbo di una collettività indistinta (solo rumori di tacchi e litigi riferiti) e che manchi l'elemento soggettivo dell'intenzionalità. In subordine chiedono il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., richiamando la mancata costituzione di parte civile e l'assenza di danni dichiarati dai testi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto preclusa la riconsiderazione critica delle valutazioni di merito circa le prove, confermando che la sentenza di primo grado ha correttamente applicato il principio secondo cui per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo è sufficiente l'idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di persone. Sono state ritenute congrue le dichiarazioni dei testimoni (PALUMBO, ELETTO, CAROVANA) circa rumori notturni continuativi quali spostamento di mobili, colpi alla ringhiera e al muro, alzare/abbassare tapparelle, non riconducibili a meri dissidi familiari. Quanto alla procedibilità a querela introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 (cd. riforma "Cartabia"), la Corte ha osservato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di valorizzare l'eventuale mancata querela sopravvenuta. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è stata rigettata per genericità delle deduzioni difensive e per la ripetitività/non occasionalità delle condotte. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 659 cod. pen.

    Il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone è un illecito di pericolo presunto: non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità della condotta a turbare un numero indeterminato di persone.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede deduzioni difensive specifiche e circostanziate; non può essere riconosciuta officiosamente quando le condotte sono ripetitive, notturne e manifestamente idonee a recare disturbo.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia)

    La trasformazione di taluni reati in procedibili a querela, introdotta dal decreto, non può essere valorizzata in Cassazione se il ricorso è dichiarato inammissibile: l'inammissibilità impedisce la costituzione del rapporto processuale e quindi la valutazione della mancata querela sopravvenuta, senza necessità di attendere il decorso del termine previsto per l'eventuale proposizione della querela.

Massime di principio

  • Per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo (art. 659 c.p.) non è necessario dimostrare che più persone siano state effettivamente disturbate: è sufficiente che la condotta sia idonea a disturbare un numero indeterminato di persone.
  • Le condotte ripetute e notturne (spostamento di mobili, colpi a pareti o ringhiere, rumori continui) sono elementi forti per la conferma della responsabilità; non possono essere ricondotte automaticamente a normali dissidi familiari senza valutazione concreta e motivata.
  • L'istanza di applicazione dell'art. 131-bis richiede una specifica e circostanziata allegazione dei presupposti di particolare tenuità; deduzioni generiche (assenza di costituzione di parte civile, mancata dichiarazione di danni) sono insufficienti.
  • In sede di Cassazione la sindacabilità delle valutazioni di fatto è limitata: i ricorsi che riguardano mera rivalutazione delle prove sono spesso dichiarati inammissibili.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile, non si può utilizzare tale sede per far valere modifiche procedurali sopravvenute (es. introduzione della procedibilità a querela) che avrebbero richiesto la costituzione del rapporto processuale o l'esercizio dell'azione nei termini previsti.

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