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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34139/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Genova del 02/11/2022 con cinque motivi: (1) dedotta errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 5 d.lgs. 74/2000 e art. 192 c.p.p., lamentando che la determinazione dell'imposta evasa si è basata su accertamento bancario induttivo e che la Corte avrebbe posto l'onere di provare i costi a carico dell'imputato; (2) simile censura sull'affidabilità e sulla motivazione della prova circa l'esistenza di ricavi omessi (accertamento induttivo e indagini su soggetto terzo); (3) dedotta erronea qualificazione come sottrazione fraudolenta (art. 11 d.lgs. 74/2000) di una pluralità di negozi (fondo patrimoniale, contratti preliminari, azione ex art. 2932 c.c.), sostenendo l'inidoneità degli atti a integrare il reato e istanza di prescrizione; (4) censura della valutazione sulla simulazione dei pagamenti nei preliminari, per carenza e illogicità motivazionale; (5) contestazione della responsabilità soggettiva (dolo) di Traverso Ginevra, ritenuta basata su mere presunzioni e su argomentazioni carenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, confermando che il giudice penale può avvalersi dell'accertamento induttivo svolto dagli uffici finanziari e dell'informativa della Guardia di Finanza, purché proceda a una autonoma e motivata valutazione delle risultanze e tenga conto delle deduzioni difensive; ha inoltre ricordato che l'onere di dimostrare l'esistenza di costi non contabilizzati grava sul difensore mediante allegazioni fattuali idonee. I terzo e quarto motivi sono stati giudicati manifestamente infondati: la fattispecie di sottrazione fraudolenta (art. 11) può realizzarsi tramite una pluralità di atti collegati tra loro e costituisce reato di pericolo eventualmente permanente; la Corte territoriale ha correttamente valutato la concatenazione degli atti (costituzione del fondo patrimoniale, preliminari con società riconducibile agli imputati, azione ex art. 2932) come idonea, ex ante, a pregiudicare l'attività di recupero dell'Erario, e ha individuato l'ultimo atto idoneo (azione giudiziaria del 30/9/2015) quale termine della consumazione. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello ha dato motivazione rafforzata, indicando elementi fattuali (partecipazione gestionale di Traverso, rapporti societari e parentela, dichiarazioni testimoniali, condizioni economiche dei preliminari) che, valutati nel loro insieme, legittimano la ricostruzione del dolo. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di cassazione (e a rifondere le spese di lite), ai sensi del disposto di legge.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000, art. 5

    Disciplina la soglia di punibilità per i reati tributari; la Corte ha confermato che il giudice penale può determinare l'ammontare dell'imposta evasa anche avvalendosi dell'accertamento induttivo degli uffici finanziari, previo autonomo e motivato esame delle risultanze.

  • d.lgs. 74/2000, art. 11

    "E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte... aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti..."

    Il reato di sottrazione fraudolenta comprende sia simulazioni (assolute o relative) sia atti formalmente leciti con elementi di artificio/inganno idonei a rendere inefficace la riscossione. Può realizzarsi mediante una pluralità di atti collegati (reato permanente di pericolo) e si consuma con l'ultimo atto idoneo a eludere l'Erario.

  • cod. proc. pen., art. 192

    Principio della valutazione libera e motivata delle prove: la Corte ha richiamato che il giudice non può limitarsi a richiamare apoditticamente accertamenti tributari, ma deve procedere a una autonoma e specifica valutazione comparativa delle prove.

  • cod. proc. pen., art. 189

    Sancisce l'atipicità dei mezzi di prova: la Corte ne trae conferma della possibilità di usare anche elementi provenienti da accertamenti tributari, entro i limiti di una autonoma valutazione penale.

  • D.P.R. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2

    Norma citata come base per gli accertamenti bancari svolti dall'Ufficio; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a tali indagini bancarie come parte dell'accertamento induttivo.

  • D.P.R. 600/1973, art. 22

    Obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili: la mancata conservazione ha reso impossibile dimostrare l'esistenza di costi deducibili, giustificando la ricostruzione induttiva del reddito.

  • cod. civ., art. 2932

    Azione per l'esecuzione specifica del contratto preliminare; nella vicenda, l'azione esperita dai promissari acquirenti è stata ritenuta l'ultimo atto idoneo a perfezionare la strategia elusiva nei confronti dell'Erario.

  • cod. pen., art. 158

    Regola decorrenza della prescrizione per i reati permanenti: qui la Corte ha applicato il principio che la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza, individuata nell'ultimo atto elusivo.

  • cod. proc. pen., art. 8, comma 3

    Rilevanza per la competenza territoriale nei reati permanenti: l'inizio della consumazione individua il foro competente; principio richiamato nella giurisprudenza citata.

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e

    Indica i motivi di impugnazione; la Corte ha richiamato il principio della 'motivazione rafforzata' richiesto in appello quando si riforma la decisione di primo grado.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Norma invocata per i provvedimenti conseguenti all'inammissibilità del ricorso di cassazione; la Corte ha usato la norma per motivare la condanna alle spese non essendovi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • cod. proc. pen., art. 129

    Regola le cause di non punibilità: la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce che la Cassazione formi un valido rapporto di impugnazione e preclude la dichiarazione di cause di non punibilità (es. prescrizione) in cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice penale può utilizzare accertamenti induttivi e informativa della Guardia di Finanza (comprese indagini bancarie) per ricostruire l'imponibile, purché proceda a una autonoma, specifica e motivata valutazione di quelle risultanze e le confronti con altre prove 'aliunde'.
  • La mancata tenuta o conservazione delle scritture contabili (art.22 DPR 600/1973) rende legittima la ricostruzione induttiva del reddito e giustifica che l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili ricada sul difensore mediante allegazioni fattuali concrete.
  • Gli "atti fraudolenti" ai sensi dell'art.11 d.lgs. 74/2000 includono anche negozi formalmente leciti se connotati da artificio/inganno idonei a eludere l'azione recuperatoria; una pluralità di atti concatenati può integrare un reato di pericolo permanente la cui consumazione si determina con l'ultimo atto idoneo a compromettere la riscossione.
  • Nelle impugnazioni d'appello riformatrici vige l'obbligo di motivazione rafforzata: la Corte d'appello deve confutare specificamente le ragioni del primo giudice con argomentazioni sufficientemente persuasive.
  • In materia di prescrizione per reati permanenti occorre identificare chiaramente l'ultimo atto idoneo che abbia posto fine alla permanenza; la prescrizione decorre da tale momento e non può essere valorizzata in cassazione quando il ricorso sia dichiarato inammissibile.
  • In sede di cassazione la inammissibilità del ricorso preclude l'accertamento di questioni sostanziali (es. cause di non punibilità) e può comportare la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

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