Cassazione Penale, Sentenza n. 34139/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Genova del 02/11/2022 con cinque motivi: (1) dedotta errata applicazione della legge penale in relazione all'art. 5 d.lgs. 74/2000 e art. 192 c.p.p., lamentando che la determinazione dell'imposta evasa si è basata su accertamento bancario induttivo e che la Corte avrebbe posto l'onere di provare i costi a carico dell'imputato; (2) simile censura sull'affidabilità e sulla motivazione della prova circa l'esistenza di ricavi omessi (accertamento induttivo e indagini su soggetto terzo); (3) dedotta erronea qualificazione come sottrazione fraudolenta (art. 11 d.lgs. 74/2000) di una pluralità di negozi (fondo patrimoniale, contratti preliminari, azione ex art. 2932 c.c.), sostenendo l'inidoneità degli atti a integrare il reato e istanza di prescrizione; (4) censura della valutazione sulla simulazione dei pagamenti nei preliminari, per carenza e illogicità motivazionale; (5) contestazione della responsabilità soggettiva (dolo) di Traverso Ginevra, ritenuta basata su mere presunzioni e su argomentazioni carenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, confermando che il giudice penale può avvalersi dell'accertamento induttivo svolto dagli uffici finanziari e dell'informativa della Guardia di Finanza, purché proceda a una autonoma e motivata valutazione delle risultanze e tenga conto delle deduzioni difensive; ha inoltre ricordato che l'onere di dimostrare l'esistenza di costi non contabilizzati grava sul difensore mediante allegazioni fattuali idonee. I terzo e quarto motivi sono stati giudicati manifestamente infondati: la fattispecie di sottrazione fraudolenta (art. 11) può realizzarsi tramite una pluralità di atti collegati tra loro e costituisce reato di pericolo eventualmente permanente; la Corte territoriale ha correttamente valutato la concatenazione degli atti (costituzione del fondo patrimoniale, preliminari con società riconducibile agli imputati, azione ex art. 2932) come idonea, ex ante, a pregiudicare l'attività di recupero dell'Erario, e ha individuato l'ultimo atto idoneo (azione giudiziaria del 30/9/2015) quale termine della consumazione. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: la Corte d'appello ha dato motivazione rafforzata, indicando elementi fattuali (partecipazione gestionale di Traverso, rapporti societari e parentela, dichiarazioni testimoniali, condizioni economiche dei preliminari) che, valutati nel loro insieme, legittimano la ricostruzione del dolo. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di cassazione (e a rifondere le spese di lite), ai sensi del disposto di legge.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 5
Disciplina la soglia di punibilità per i reati tributari; la Corte ha confermato che il giudice penale può determinare l'ammontare dell'imposta evasa anche avvalendosi dell'accertamento induttivo degli uffici finanziari, previo autonomo e motivato esame delle risultanze.
d.lgs. 74/2000, art. 11
"E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte... aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti..."
Il reato di sottrazione fraudolenta comprende sia simulazioni (assolute o relative) sia atti formalmente leciti con elementi di artificio/inganno idonei a rendere inefficace la riscossione. Può realizzarsi mediante una pluralità di atti collegati (reato permanente di pericolo) e si consuma con l'ultimo atto idoneo a eludere l'Erario.
cod. proc. pen., art. 192
Principio della valutazione libera e motivata delle prove: la Corte ha richiamato che il giudice non può limitarsi a richiamare apoditticamente accertamenti tributari, ma deve procedere a una autonoma e specifica valutazione comparativa delle prove.
cod. proc. pen., art. 189
Sancisce l'atipicità dei mezzi di prova: la Corte ne trae conferma della possibilità di usare anche elementi provenienti da accertamenti tributari, entro i limiti di una autonoma valutazione penale.
D.P.R. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2
Norma citata come base per gli accertamenti bancari svolti dall'Ufficio; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a tali indagini bancarie come parte dell'accertamento induttivo.
D.P.R. 600/1973, art. 22
Obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili: la mancata conservazione ha reso impossibile dimostrare l'esistenza di costi deducibili, giustificando la ricostruzione induttiva del reddito.
cod. civ., art. 2932
Azione per l'esecuzione specifica del contratto preliminare; nella vicenda, l'azione esperita dai promissari acquirenti è stata ritenuta l'ultimo atto idoneo a perfezionare la strategia elusiva nei confronti dell'Erario.
cod. pen., art. 158
Regola decorrenza della prescrizione per i reati permanenti: qui la Corte ha applicato il principio che la prescrizione decorre dalla cessazione della permanenza, individuata nell'ultimo atto elusivo.
cod. proc. pen., art. 8, comma 3
Rilevanza per la competenza territoriale nei reati permanenti: l'inizio della consumazione individua il foro competente; principio richiamato nella giurisprudenza citata.
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. e
Indica i motivi di impugnazione; la Corte ha richiamato il principio della 'motivazione rafforzata' richiesto in appello quando si riforma la decisione di primo grado.
cod. proc. pen., art. 616
Norma invocata per i provvedimenti conseguenti all'inammissibilità del ricorso di cassazione; la Corte ha usato la norma per motivare la condanna alle spese non essendovi assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
cod. proc. pen., art. 129
Regola le cause di non punibilità: la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce che la Cassazione formi un valido rapporto di impugnazione e preclude la dichiarazione di cause di non punibilità (es. prescrizione) in cassazione.
Massime di principio
- Il giudice penale può utilizzare accertamenti induttivi e informativa della Guardia di Finanza (comprese indagini bancarie) per ricostruire l'imponibile, purché proceda a una autonoma, specifica e motivata valutazione di quelle risultanze e le confronti con altre prove 'aliunde'.
- La mancata tenuta o conservazione delle scritture contabili (art.22 DPR 600/1973) rende legittima la ricostruzione induttiva del reddito e giustifica che l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili ricada sul difensore mediante allegazioni fattuali concrete.
- Gli "atti fraudolenti" ai sensi dell'art.11 d.lgs. 74/2000 includono anche negozi formalmente leciti se connotati da artificio/inganno idonei a eludere l'azione recuperatoria; una pluralità di atti concatenati può integrare un reato di pericolo permanente la cui consumazione si determina con l'ultimo atto idoneo a compromettere la riscossione.
- Nelle impugnazioni d'appello riformatrici vige l'obbligo di motivazione rafforzata: la Corte d'appello deve confutare specificamente le ragioni del primo giudice con argomentazioni sufficientemente persuasive.
- In materia di prescrizione per reati permanenti occorre identificare chiaramente l'ultimo atto idoneo che abbia posto fine alla permanenza; la prescrizione decorre da tale momento e non può essere valorizzata in cassazione quando il ricorso sia dichiarato inammissibile.
- In sede di cassazione la inammissibilità del ricorso preclude l'accertamento di questioni sostanziali (es. cause di non punibilità) e può comportare la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
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