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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34147/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per contrabbando (artt. 291-bis, 296 co.2 d.P.R. 43/1973) per mancata valutazione della depenalizzazione ex d.lgs. n.8/2016 (richiamato art.5 nel ricorso) e per vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilita e sulla sussistenza della recidiva. In particolare il difensore sosteneva che la fattispecie fosse depenalizzata per quantitativi inferiori a 15 kg e richiamava orientamenti giurisprudenziali sulla recidiva (Cass. n.685/2017).

La decisione

Il ricorso per cassazione e stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che la questione della depenalizzazione non era stata sollevata in appello ed e quindi inammissibile in cassazione ex art.609 c.p.p. Inoltre, anche nel merito, la giurisprudenza costante considera la fattispecie aggravata della recidiva nel contrabbando (art.296, co.2 d.P.R. 43/1973) come reato autonomo non ricompreso nella depenalizzazione prevista dal d.lgs. n.8/2016. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 23 gennaio 1973, n.43

    art.291-bis; art.296, comma 2

    L'art.296 comma 2, che sanziona il contrabbando aggravato dalla recidiva, configura una fattispecie autonoma che comporta pena detentiva e non rientra nella depenalizzazione prevista dal d.lgs. n.8/2016

  • d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8

    art.1, comma 1 (richiamata nel testo); art.5 richiamato erroneamente nel ricorso

    La depenalizzazione generale prevista dall'art.1 non opera sulla fattispecie autonoma della recidiva nel contrabbando; la doglianza relativa all'art.5 e stata ritenuta richiamata in modo errato ed era peraltro nuova in cassazione

  • codice di procedura penale

    Art.609 c.p.p.: non sono ammissibili in cassazione questioni non previamente dedotte in grado di appello; Art.616 c.p.p.: previsione della condanna per spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende per ricorso inammissibile

  • Corte Costituzionale

    sentenza 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione e la quantificazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere sollevate per la prima volta questioni che non siano state dedotte in appello; tali nuove doglianze sono inammissibili ex art.609 c.p.p.
  • La depenalizzazione prevista dal d.lgs. n.8/2016 non si estende, secondo la giurisprudenza costante, alle fattispecie autonome aggravate dalla recidiva, come l'art.296 co.2 d.P.R. 43/1973
  • Quando si contesta la sussistenza della recidiva e importante dedurre tempestivamente in appello ogni profilo rilevante, compresa la eventuale abolitio criminis o depenalizzazione dei reati fondanti la recidiva
  • Per evitare sanzioni e condanne alle spese in caso di ricorso infondato o inammissibile, il difensore deve verificare la tempestivita e la congruita delle questioni sollevate e il loro fondamento giurisprudenziale
  • Se si intende far valere la depenalizzazione di una fattispecie, occorre specificare la norma corretta e documentare il quadro probatorio e giurisprudenziale che supporti l'applicazione della depenalizzazione alla fattispecie concreta

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