Cassazione Penale, Sentenza n. 34140/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 5 d.lgs. 74/2000: il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale si sarebbe basata unicamente sugli accertamenti dell'amministrazione finanziaria e sulla testimonianza incerta della Guardia di Finanza, senza autonoma valutazione della sussistenza della soglia di punibilità e dell'ammontare dell'evasione Iva (1° motivo); omissione di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nonostante specifico motivo di appello (2° motivo); mancata motivazione in ordine alla sproporzione della pena e alla considerazione della sanzione amministrativa già applicata (in violazione degli artt. 62-bis e 135 cod. proc. pen.) (3° motivo). In subordine, dedotta la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di legittimità ha rilevato che il reato, commesso il 31.12.2012, si è estinto per prescrizione il 31.12.2022. Ha ritenuto fondato il secondo motivo in quanto la Corte territoriale non ha motivato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, violando il principio secondo cui la sentenza di appello non può limitarsi a riprodurre la decisione di primo grado senza affrontare i singoli motivi di gravame. Tuttavia, dato che il reato è estinto per prescrizione e che l'accertamento della causa estintiva non richiede ulteriori indagini di merito, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio. In sostanza il ricorso è stato accolto con annullamento della sentenza per intervenuta estinzione del reato.
Norme richiamate
Norma che definisce il reato contestato (evasion Iva); la sentenza impugnata riguarda la condanna per tale fattispecie.
Norme sulla prescrizione del reato: la Corte ha ritenuto che, alla data indicata, il reato si è estinto per prescrizione conformemente a tali disposizioni combinate con l'art. 17 d.lgs. 74/2000.
Richiamato in combinato con le norme penali sulla prescrizione per determinare la data di estinzione del reato contestato.
art. 129 cod. proc. pen., comma 1
Richiamato in relazione all'effetto della pronuncia di estinzione del reato in sede di impugnazione; la Suprema Corte ricorda la giurisprudenza che qualifica i requisiti dell'impugnazione idonea a far emergere la prescrizione.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per precisare che la declaratoria d'ufficio della prescrizione può essere pronunciata solo se il ricorso è idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione (non inammissibile).
artt. 62-bis e 135 cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente riguardanti la considerazione delle sanzioni amministrative e la determinazione della pena; la Corte ha rilevato la mancata motivazione della Corte territoriale su tale punto, ma il vizio è stato reso non decisivo dalla prescrizione intervenuta.
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in l. 176/2020
Norma processuale richiamata per giustificare lo svolgimento della camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori, nel procedimento in esame.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello omette di motivare su specifici motivi di gravame (in particolare sulla sussistenza dell'elemento soggettivo), la sua decisione può essere viziata per carenza di motivazione e ciò giustifica l'annullamento della pronuncia di merito.
- Quando nel corso del giudizio di legittimità emerge una causa di estinzione del reato (es. prescrizione) che non richiede accertamenti di merito ulteriori, la Corte di cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio, a prescindere dai vizi motivazionali riscontrati.
- La dichiarazione d'ufficio della prescrizione può essere pronunciata soltanto se il ricorso è idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione (non inammissibile).
- Gli accertamenti operati dall'amministrazione finanziaria e le relative testimonianze vanno adeguatamente valutati e motivati dal giudice penale: la mera riproduzione degli accertamenti tributari senza autonoma valutazione può integrare vizio di motivazione.
- La valutazione della pena in relazione a sanzioni amministrative già applicate richiede una motivazione specifica da parte del giudice di merito; l'omissione può essere censurata, ma l'incidenza della censura può essere superata da una causa estintiva del reato.
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