Cassazione Civile, Ordinanza n. 06692/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per effetto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata della controversia tributaria. Ha inoltre disposto che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi della disciplina speciale richiamata, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente titolare di farmacia, con contestazione di maggiori IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP e IVA, oltre sanzioni, nell’ambito di un accertamento analitico-induttivo fondato sullo scostamento dagli studi di settore e sulla contestazione di costi ritenuti non inerenti. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per invalidità dell’atto, ritenuto viziato per difetto di poteri di firma del funzionario sottoscrittore ai sensi dell’art. 42 d.P.R. 600/1973. In appello la decisione era stata riformata e l’accertamento ritenuto legittimo. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more ha depositato rinuncia al ricorso, comunicando di essersi avvalso della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla l. 197/2022, producendo la domanda e la prova dei versamenti e non risultando notificato alcun diniego della definizione.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base dell’accertamento analitico-induttivo fondato anche sugli studi di settore e sullo scostamento dal reddito dichiarato
richiamato quale norma di riferimento per l’applicazione degli studi di settore nell’accertamento
invocato in primo grado per sostenere la nullità dell’avviso per difetto di potere di firma del funzionario sottoscrittore
art. 1, comma 186, l. 29 dicembre 2022, n. 197
individua la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie
art. 1, comma 194, l. 29 dicembre 2022, n. 197
stabilisce che la definizione si perfeziona con domanda e pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto
art. 1, comma 200, l. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede il possibile diniego della definizione da notificarsi entro il termine indicato
art. 1, comma 198, l. 29 dicembre 2022, n. 197
regola la ripartizione delle spese in caso di estinzione del processo per definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
esclusa l’applicazione del doppio contributo unificato per sopravvenuta estinzione del giudizio
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere validamente aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria e non risulta notificato un diniego nei termini, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto.
- L’estinzione del processo per definizione agevolata preclude l’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti avverso l’accertamento tributario.
- In caso di estinzione conseguente a definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla legge e non opera il raddoppio del contributo unificato.
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