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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06692/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per effetto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata della controversia tributaria. Ha inoltre disposto che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi della disciplina speciale richiamata, e ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente titolare di farmacia, con contestazione di maggiori IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP e IVA, oltre sanzioni, nell’ambito di un accertamento analitico-induttivo fondato sullo scostamento dagli studi di settore e sulla contestazione di costi ritenuti non inerenti. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per invalidità dell’atto, ritenuto viziato per difetto di poteri di firma del funzionario sottoscrittore ai sensi dell’art. 42 d.P.R. 600/1973. In appello la decisione era stata riformata e l’accertamento ritenuto legittimo. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nelle more ha depositato rinuncia al ricorso, comunicando di essersi avvalso della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla l. 197/2022, producendo la domanda e la prova dei versamenti e non risultando notificato alcun diniego della definizione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente dimostra di avere validamente aderito alla definizione agevolata della controversia tributaria e non risulta notificato un diniego nei termini, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto.
  • L’estinzione del processo per definizione agevolata preclude l’esame nel merito dei motivi di ricorso proposti avverso l’accertamento tributario.
  • In caso di estinzione conseguente a definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla legge e non opera il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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