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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25736/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società aveva utilizzato in compensazione un credito IVA maturato nell'anno 2011 senza il visto di conformità richiesto dalla normativa per importi superiori alla soglia prevista. L'Ufficio aveva emesso atto di recupero dell'IVA indebitamente compensata e aveva irrogato la sanzione per omesso versamento ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che l'omessa apposizione del visto costituisse violazione sostanziale, non meramente formale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 10 del d.l. n. 78/2009, dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 e dello Statuto del contribuente, sostenendo che l'assenza del visto fosse dipesa da un errore materiale e da un'anomalia del software, e che comunque si trattasse di irregolarità formale non idonea a giustificare il recupero e la sanzione. L'Agenzia ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del motivo per asserito difetto di autosufficienza e per pretesa censura di merito.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dall'Agenzia, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e ha affermato che la mancata apposizione del visto di conformità, in presenza di un credito IVA sostanzialmente esistente e spettante, integra una violazione meramente formale: non pregiudica i controlli dell'Amministrazione e non incide sulla base imponibile né sul versamento del tributo. Ha quindi escluso che la compensazione senza visto configuri, sul piano sanzionatorio, un omesso versamento. Di conseguenza ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente avverso l'atto di recupero e la sanzione. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    utilizzato come parametro per censurare in cassazione l'errore di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 380 bis c.p.c.

    novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 7 del d.l. n. 78 del 2009

    prescrive ai contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro la richiesta di apposizione, nelle forme previste dalla legge, del visto di conformità

    individua l'obbligo del visto di conformità quale requisito per la compensazione del credito IVA oltre soglia.

  • art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, d.l. n. 78 del 2009

    mancata apposizione del visto di conformità

    la sua omissione, nel caso concreto, è stata qualificata dalla Corte come violazione formale e non sostanziale.

  • art. 10, comma 1, lett. a), n. 6, d.l. n. 78 del 2009

    richiamato nel motivo di ricorso

    citato dalla ricorrente insieme alle altre disposizioni sulla disciplina del visto e delle compensazioni.

  • art. 13 del d.lgs. n. 471/1997

    la Corte ha escluso che la compensazione senza visto integri omesso versamento sanzionabile ex art. 13, in presenza di credito sostanzialmente spettante.

  • art. 10 della legge n. 212/2000

    richiamato nel motivo di ricorso

    evocato dalla ricorrente a sostegno della qualificazione dell'irregolarità come meramente formale e non sanzionabile in modo sostanziale.

Massime di principio

  • La mancata apposizione del visto di conformità richiesto per la compensazione del credito IVA non è, di per sé, una violazione sostanziale quando il credito esiste ed è spettante e l'irregolarità non impedisce i controlli dell'Amministrazione né incide sulla base imponibile o sul versamento del tributo.
  • Ai fini della distinzione tra violazioni formali e sostanziali rileva un duplice requisito: l'assenza di pregiudizio all'attività di controllo e l'assenza di incidenza sulla determinazione della base imponibile o sul pagamento dell'imposta.
  • Quando l'inadempimento riguarda un adempimento strumentale di controllo preventivo, l'inosservanza non trasforma automaticamente la compensazione in omesso versamento sanzionabile, se il diritto sostanziale al credito permane.
  • In sede di legittimità è ammissibile la censura che denunci violazione di legge senza rimettere in discussione la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, purché il ricorso consenta la chiara individuazione del thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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