Cassazione Penale, Sentenza n. 30339/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere. Lamentate principali censure: 1) mancata e contraddittoria motivazione circa la configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrattiva) e la commistione tra le due procedure fallimentari (Dosian e Catania Impianti), contestando che lo "sviamento" delle commesse costituisca distrazione patrimoniale; 2) insussistenza del reato di autoriciclaggio; 3) impossibilità di ascrivere a Zingale la bancarotta per operazioni dolose perché molte condotte sarebbero avvenute dopo la nomina dell'amministratore giudiziario; 4) mancanza di motivazione sull'aggravante di agevolazione mafiosa; 5) inutilizzabilità e inattendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Messina Salvatore (tardività e risentimento personale); 6) carenza di adeguata motivazione circa le esigenze cautelari e la loro attualità (pericolo di reiterazione). I fatti contestati consistono essenzialmente nella distrazione di commesse/subappalti dalla Catania Impianti verso imprese riconducibili agli indagati (Tele.Net, A.F. Impianti), omissione sistematica dei pagamenti tributari e interposizioni societarie finalizzate a rendere difficoltoso il tracciamento dei proventi.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto le censure infondate o inammissibili: - ha confermato la possibilità di qualificare lo "sviamento" coordinato di commesse come elemento di un programma criminoso riconducibile alla bancarotta per operazioni dolose (art. 223 L.F.) e, per il suo effetto di svuotamento dell'asset Catania Impianti, anche come distrazione idonea a ledere l'attivo del fallimento Dosian (bancarotta distrattiva post-fallimentare); - ha ritenuto corretta la riformulazione delle imputazioni e la nuova ricostruzione del Tribunale in sede di rinvio, nonché adeguata la valutazione probatoria (intercettazioni, documentazione, dichiarazioni del curatore e dell'amministratore giudiziario); - ha dichiarato inammissibile la censura sull'autoriciclaggio per insufficiente specificità delle doglianze rispetto alla motivazione; - ha ritenuto integrata la bancarotta per operazioni dolose anche alla luce di omissioni contributive e tributarie pregresse e delle condotte coordinate prima della nomina dell'amministratore giudiziario; - ha giudicato correttamente motivate e valutate le dichiarazioni del collaboratore (le successive precisazioni considerate integrazioni non nuove) e ritenuta provata la riconducibilità delle società al clan Pillera-Puntina ai fini dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1; - ha confermato la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari (pervicacia, continuità delle condotte e pericolo di reiterazione). La Corte ha inoltre richiamato il limite del sindacato di legittimità sulla valutazione dei fatti (no riesame pieno dei fatti). In definitiva, misura cautelare e contestazioni penali sono state confermate.
Norme richiamate
richiamato nelle censure relative alla motivazione del provvedimento cautelare; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale congrua e non affetta da illogicità evidente
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
utilizzato come aggravante per l'agevolazione dell'associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari (dichiarazioni di collaboratore e documentazione) dimostrassero la riconducibilità delle società al clan e l'agevolazione
richiamato nel quadro della bancarotta fraudolenta post-fallimentare; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina della bancarotta post-fallimentare alla distrazione di asset che abbia inciso sull'attivo del fallimento
richiamato nel contesto della definizione delle fattispecie fallimentari concorrenti tra loro; impiegato nella valutazione della rilevanza degli atti gestori per il dissesto societario
art. 223 legge fallimentare (n.2)
principale norma richiamata per la bancarotta per operazioni dolose; la Corte ha condiviso l'interpretazione secondo cui una pluralità di atti coordinati, pur legittimi singolarmente, può integrare operazioni dolose idonee a causare il dissesto
art. 648-ter, comma 1 cod. pen.
norma sull'autoriciclaggio; la Corte ha ritenuto individuato un reato presupposto (bancarotta) e motivata la presenza di meccanismi finalizzati a rendere difficoltoso il tracciamento dei proventi
richiamato tra le norme procedurali impugnate; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale circa l'istruttoria e la motivazione
menzionato nelle censure difensive relative al vizio di attribuzione di reati propri; la Corte ha esaminato e respinto la doglianza sulla natura soggettiva richiesta
art. 326 d.lgs. n. 14 del 2019
menzionato fra le norme citate nella difesa; la decisione non rileva un travisamento giuridico collegato a questa norma specifica nel testo impugnato
art. 329 d.lgs. n. 14 del 2019
come sopra, citata fra le norme richiamate dalla difesa; la Corte non ha ritenuto che il Tribunale avesse violato i relativi principi
riferito alle norme sulle prove e alla loro valutazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente valutato le dichiarazioni del collaboratore e le altre prove
richiamato in relazione agli standard motivazionali; la Corte ha ritenuto che la motivazione del riesame fosse adeguata
richiamato nelle censure processuali; la Corte non ha ravvisato vizio procedurale che giustificasse l'annullamento
art. 16-quater legge n. 82/1991
norma sulla utilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; la Corte ha richiamato che le integrazioni e precisazioni sono ammissibili se non costituiscono nuovi fatti criminosi e ha ritenuto le dichiarazioni utilizzabili
art. 111 Cost.
richiamato nella doglianza sul diritto ad un processo motivato; la Corte ha ritenuto rispettati i principi costituzionali relativi alla motivazione e al contraddittorio
citato nella motivazione richiamata dalla sentenza di annullamento come possibile quadro di illecito gestionale tra imprenditori; la Corte ha distinto i profili civili da quelli penalmente rilevanti ma indicato che condotte sleali possono acquisire rilievo penale se coordinate e preordinate al dissesto
Massime di principio
- Lo "sviamento" di clientela/commesse, pur potendo essere in astratto una mera aspettativa commerciale, quando si inserisce in un programma coordinato e continuativo finalizzato allo svuotamento di un'impresa può essere valutato come operazione dolosa ai fini della bancarotta per operazioni dolose (art. 223 L.F.)
- La bancarotta post-fallimentare (distrazione) può essere configurata anche in via indiretta quando lo svuotamento di un asset collegato al fallimento (es. società 'asset' della fallita) determina un effetto distrattivo sull'attivo fallimentare della società originaria
- Le omissioni sistematiche nei pagamenti tributari e previdenziali possono costituire a loro volta «operazioni dolose» idonee a integrare la bancarotta fraudolenta per operazioni dolose, specialmente se inserite in un disegno continuativo
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia tardive possono essere utilizzate se costituenti integrazioni o precisazioni di fatti già denunciati nei termini di legge; la loro attendibilità va valutata insieme ad altre prove e può legittimare aggravanti (es. contiguità mafiosa) se riscontrata
- In sede di cassazione il sindacato sul merito dei fatti è limitato: la Corte di legittimità verifica la correttezza giuridica e la logica della motivazione, non riesamina liberamente le prove o la ponderazione degli indizi fatta dal giudice del merito
- Per contestare efficacemente misure cautelari in casi complessi occorre produrre elementi documentali chiari e nuovi che prospettino un travisamento di prova o un'illogicità manifesta nella ricostruzione fattuale; mere ipotesi alternative di lettura dei fatti sono difficili da accogliere in cassazione
- L'aggravante per agevolazione di associazione mafiosa richiede prova della riconducibilità delle società/attività al sodalizio e dell'effetto diretto o indiretto dell'azione criminosa sull'agevolazione: dichiarazioni di collaboratori, riscontri documentali e congruità logica sono elementi decisivi
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30306/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30307/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30309/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30313/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30315/2025 del 05/09/2025
- Sentenza penale · 5 set 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 30316/2025 del 05/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →