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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10754/2024 del 22/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo alla tassazione di una plusvalenza derivante dalla vendita di terreni inizialmente agricoli poi inseriti in un piano di lottizzazione. Il proprietario aveva fatto redigere, insieme al comproprietario, una perizia per la rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 7 della L. n. 448/2001 e aveva versato l'imposta sostitutiva sul valore stimato. Successivamente l'Ufficio, sulla base del maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro in capo all'acquirente, determinava una plusvalenza tassabile superiore e notificava l'avviso anche al contribuente. Dopo il rigetto in primo grado e l'esito parzialmente favorevole/per lui sfavorevole in appello, il contribuente proponeva revocazione incidentale avverso la sentenza della CTR; la CTR la dichiarava inammissibile ritenendo inammissibile anche la revocazione principale dell'Agenzia. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 334, comma 2, c.p.c., sostenendo che la revocazione incidentale era tempestiva e non poteva essere dichiarata inammissibile per il solo esito della revocazione principale; 2) violazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la sentenza d'appello fosse affetta da errore di fatto revocatorio, avendo ritenuto tassabile una plusvalenza senza altri elementi oltre al valore accertato ai fini dell'imposta di registro, e ignorando la congruità del prezzo dichiarato e del valore iniziale già rivalutato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo limitatamente alla censura sulla declaratoria di inammissibilità della revocazione incidentale, affermando che essa andava esaminata nel merito perché tempestiva e perché la revocazione principale dell'Ufficio era stata dichiarata inammissibile non per ragioni di rito ma di merito. Tuttavia ha respinto il ricorso nel complesso, perché ha ritenuto che i vizi denunciati dal contribuente non integrassero un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma un errore di giudizio/cassatorio (error in iudicando). Ne è conseguito il rigetto del ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 TUIR

    richiamato come base normativa per la determinazione della plusvalenza tassabile derivante dalla cessione del terreno

  • art. 7 della L. n. 448 del 2001

    richiamato per la rivalutazione del valore del terreno e per il versamento dell'imposta sostitutiva sulla base della perizia

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'errore dedotto deve consistere in una svista percettiva su un fatto decisivo, non in una critica alla valutazione giuridica del giudice

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    la revocazione incidentale tempestiva non resta travolta dalla declaratoria di inammissibilità della revocazione principale se questa non è definita per ragioni di rito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di omessa pronuncia, ma la censura è stata ricondotta sostanzialmente a un errore di giudizio

  • art. 332, comma 1, c.p.c.

    richiamato per escludere la necessità di un litisconsorzio necessario, trattandosi di cause scindibili e ritenendosi sufficiente la notificazione del ricorso presso il procuratore domiciliatario

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    prevista la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammissibile solo quando si denunci un errore di fatto percettivo, oggettivamente rilevabile dagli atti e decisivo; non può essere utilizzata per contestare la valutazione giuridica o la ricostruzione inferenziale compiuta dal giudice.
  • Quando il ricorso principale per revocazione è dichiarato inammissibile o infondato per ragioni di merito, la revocazione incidentale tempestivamente proposta non può essere dichiarata automaticamente inammissibile per effetto del solo esito del principale.
  • La distinzione tra errore di fatto revocatorio ed errore di giudizio è decisiva: se la censura mira a contestare la correttezza della qualificazione giuridica o della valutazione probatoria del giudice, il rimedio corretto è il ricorso per cassazione e non la revocazione.
  • Nelle liti tributarie sulla plusvalenza da cessione di terreni, il contribuente non può trasformare in vizio revocatorio la doglianza secondo cui l'Ufficio avrebbe attribuito rilievo a elementi valutativi ritenuti incongrui o insufficienti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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