Cassazione Civile, Ordinanza n. 08300/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola atto unilaterale e recettizio validamente formato e comunque comunicato alla controparte tramite l'ordinanza resa all'esito dell'adunanza precedente; ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Le spese sono state compensate, in considerazione degli oneri documentati dal contribuente per la definizione agevolata della lite.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine da tre avvisi di accertamento emessi per IRPEF, oltre accessori, relativi agli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, conseguenti alla contestazione di operazioni parzialmente inesistenti e alla rettifica del reddito d'impresa dichiarato da due società partecipate attive nel settore edilizio e immobiliare. Sulla base di due processi verbali di constatazione, l'Ufficio aveva proceduto a un accertamento analitico-induttivo e aveva imputato al socio un reddito da partecipazione, in applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili tipica delle società a ristretta base sociale. I gradi di merito avevano respinto l'impugnazione del contribuente, confermando la pretesa fiscale; il ricorso per cassazione era stato proposto con dieci motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Prima della decisione, il ricorrente aveva depositato istanza di definizione agevolata dei carichi pendenti ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, dichiarando di aver versato gli importi dovuti e di rinunciare al ricorso; la rinuncia, firmata dalla parte e dal difensore, è stata ritenuta efficace benché non notificata alla controparte, poiché comunque portata a conoscenza dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
È richiamato quale base della definizione agevolata dei carichi pendenti cui il ricorrente avrebbe aderito; la Corte ne considera la pendenza ai fini della rinuncia al ricorso, ma decide l'estinzione per effetto della rinuncia stessa.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
È indicato come fondamento dell'accertamento analitico-induttivo posto a base della rettifica dei ricavi delle società partecipate.
art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato con riferimento alla tesi del contribuente secondo cui le somme versate dagli acquirenti sarebbero state caparre confirmatorie non assoggettabili ad IVA.
È menzionato solo nella nota dell'Agenzia come procedura di condono non completata, ritenuta non pertinente rispetto alla vicenda dedotta dal ricorrente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale e recettizio: produce effetto estintivo del processo quando sia validamente sottoscritta dalla parte e dal difensore e sia comunque portata a conoscenza della controparte, anche se non formalmente notificata.
- Ai fini dell'estinzione del giudizio, non è necessario che la controparte riceva una specifica notificazione della rinuncia se risulta in modo certo che l'atto le sia stato comunicato e sia pervenuto alla sua conoscenza.
- Quando il ricorrente aderisce a una procedura di definizione agevolata e manifesta espressamente la volontà di rinunciare al ricorso, il processo si estingue per effetto della rinuncia, restando alla Corte il solo rilievo dell'intervenuta estinzione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la Corte può compensare le spese di lite in presenza di elementi che rendano ragionevole tale soluzione, come l'onere economico documentato per la definizione agevolata.
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