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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01707/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda contributi dovuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, riferiti all'attività libero professionale svolta nell'anno 2009 da un ingegnere. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritti i contributi, assumendo che il termine di pagamento scadesse il 16.6.2010 e che l'avviso bonario dell'INPS, ricevuto il 30.6.2015, fosse tardivo e quindi non idoneo a interrompere la prescrizione quinquennale. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata, del d.P.C.M. 10.6.2010, degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., nonché dell'art. 18 d.l. n. 98/2011, sostenendo che il termine di pagamento era stato prorogato al 6.7.2010 e che, pertanto, la richiesta notificata il 30.6.2015 era tempestiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui il differimento dei termini disposto dal d.P.C.M. 10.6.2010 si applica ai contribuenti interessati dalle attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore, e che la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento prorogato, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché la Corte territoriale aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16.6.2010, la sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31

    disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata per i professionisti e gli altri soggetti ivi indicati.

  • d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lett. a)

    ha differito al 6 luglio 2010 il termine di pagamento rilevante ai fini contributivi per i contribuenti interessati.

  • d.lgs. n. 241 del 1997, art. 12, comma 5

    costituisce base normativa che abilita il d.P.C.M. a modificare i termini degli adempimenti tributari e contributivi; il decreto ha natura regolamentare.

  • d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4

    richiamato nel combinato disposto che giustifica il differimento dei termini di versamento.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla scadenza del termine di pagamento prorogato.

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne sviluppi un autonomo principio decisorio.

  • art. 18 d.l. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del differimento dei termini.

Massime di principio

  • Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Il differimento dei termini di pagamento disposto da un d.P.C.M. adottato in attuazione di una delega legislativa si applica a tutti i contribuenti rientranti nel perimetro individuato dalla norma, non solo a quelli concretamente assoggettati a uno specifico regime fiscale.
  • Quando la norma primaria attribuisce al Governo il potere di modificare i termini degli adempimenti, il relativo d.P.C.M. ha natura regolamentare e può incidere sulla decorrenza della prescrizione dei contributi.
  • Nel giudizio sulla prescrizione contributiva, il giudice deve applicare la corretta disciplina legale della decorrenza del termine anche indipendentemente dalle allegazioni delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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