Cassazione Civile, Ordinanza n. 12298/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Diversi lavoratori del comparto scolastico avevano chiesto il risarcimento del danno per l'illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro stipulati con l'amministrazione. La Corte d'appello aveva però negato il risarcimento: per alcuni perché successivamente stabilizzati mediante immissione in ruolo; per altri, in particolare due ricorrenti, perché le supplenze erano state conferite su organico di fatto oppure per un periodo complessivo inferiore a trentasei mesi. Con un unico motivo per cassazione i lavoratori denunciavano violazione e falsa applicazione di norme costituzionali, legislative interne e della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso il diritto al risarcimento sia in presenza di stabilizzazione sia nelle ipotesi di supplenze su organico di fatto o comunque sotto la soglia dei trentasei mesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, nel settore scolastico, la stabilizzazione intervenuta secondo il previgente sistema di reclutamento costituisce misura idonea a neutralizzare l'abuso del termine nei contratti su organico di diritto, secondo l'orientamento già espresso in precedenza e coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE; resta comunque astrattamente possibile una domanda di risarcimento per danni ulteriori, ma tali danni devono essere allegati e provati dal lavoratore, senza alcuna presunzione automatica. Quanto alle supplenze su organico di fatto o temporanee, la Corte ha ribadito che la mera reiterazione non integra di per sé abuso, essendo necessario allegare e provare un uso improprio o distorto di tale tipologia contrattuale. Non essendo stati dedotti danni ulteriori né circostanze concrete sintomatiche di abuso, il ricorso è stato respinto, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con il rilievo dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura, ma non ritenuto violato alla luce dell'orientamento consolidato sulla stabilizzazione e sulle supplenze scolastiche.
d.lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 5 e 6
Invocato per contestare la disciplina del contratto a termine, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto per la prevalenza dell'interpretazione consolidata in materia scolastica.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dai ricorrenti sulla tutela risarcitoria nei rapporti di pubblico impiego, ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza in assenza di danni ulteriori allegati e provati.
art. 489 d.lgs. n. 297 del 1994
Norma richiamata nel ricorso in relazione al reclutamento del personale scolastico, senza che la Corte ravvisasse ragioni per discostarsi dai propri precedenti.
Richiamata come base della censura sull'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico.
clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
La Corte ha ritenuto che l'interpretazione già consolidata sia conforme alla direttiva, escludendo la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
Usato per rinviare alla motivazione dei precedenti conformi già richiamati.
Applicato per la condanna solidale alle spese, in ragione della comunanza di interessi e della convergenza delle difese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la stabilizzazione intervenuta secondo il previgente sistema di reclutamento può costituire misura idonea a sanzionare l'abuso del termine e a rimuoverne le conseguenze, impedendo una presunzione automatica di danno in capo al lavoratore.
- La domanda di risarcimento del danno resta proponibile anche dopo l'immissione in ruolo, ma il lavoratore deve allegare e provare specifici danni ulteriori; in mancanza, non opera alcuna agevolazione probatoria o danno presunto.
- Per le supplenze conferite su organico di fatto o per supplenze temporanee, la reiterazione dei contratti a termine non integra di per sé abuso: occorre dimostrare circostanze concrete che evidenzino un uso improprio o distorto della tipologia contrattuale.
- Quando la Corte di cassazione ha già espresso un orientamento consolidato ritenuto conforme al diritto dell'Unione europea, può escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia in assenza di nuovi argomenti idonei a modificarne la valutazione.
- Nel contenzioso sul contratto a termine nel settore scolastico, il parametro dei trentasei mesi opera come criterio rilevante per la verifica dell'abuso nelle ipotesi di copertura di posti vacanti e disponibili su organico di diritto, mentre non si applica automaticamente alle supplenze su organico di fatto.
- rami
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