Cassazione Civile, Ordinanza n. 03717/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un avvocato aveva proposto ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere la liquidazione dei compensi maturati per l'attività difensiva svolta in un giudizio civile davanti al Tribunale delle Imprese di Roma, resa in favore di una società poi in liquidazione e dell'affittuaria d'azienda. Il Tribunale aveva deciso con ordinanza monocratica ex art. 702-ter c.p.c., riconoscendo solo una parte del compenso richiesto nei confronti della società cliente e dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'affittuaria. L'avvocato ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: contestava la motivazione e la quantificazione del compenso, la determinazione del valore della controversia, l'individuazione dello scaglione tariffario e la mancata applicazione di aumenti; inoltre sosteneva che l'affittuaria dovesse rispondere solidalmente del debito professionale, deducendo erroneità della decisione sul presunto assetto societario e sui rapporti tra le due società.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse consapevolmente seguito il rito sommario ordinario ex art. 702-bis c.p.c. e definito il giudizio con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., senza mutamento di rito né applicazione del rito sommario speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011, che per la materia sarebbe stato collegiale e avrebbe condotto a un diverso regime impugnatorio. Conseguentemente, il provvedimento era impugnabile con appello ex art. 702-quater c.p.c. e non con ricorso per cassazione, neppure qualificabile come ricorso per saltum o come ricorso straordinario ex art. 111 Cost., perché l'appello era previsto come rimedio ordinario e non risultava alcun accordo tra le parti per ometterlo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e, per l'effetto, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
richiamato solo per la difesa in proprio del ricorrente
indica il rito sommario ordinario introdotto per la domanda di pagamento dei compensi
provvedimento conclusivo del procedimento sommario ordinario deciso con ordinanza
indica l'appello quale rimedio impugnatorio ordinario avverso l'ordinanza conclusiva del rito sommario ordinario
ritenuto non applicato nel caso concreto; se applicato, avrebbe comportato un rito sommario speciale collegiale
la ricorribilità per saltum presuppone l'accordo delle parti per omettere l'appello
non occorreva preventiva rimessione al contraddittorio su questione di rito rilevata d'ufficio
art. 111 Cost.
non consente ricorso straordinario quando è previsto il rimedio ordinario dell'appello
legittima l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
richiamato nel quinto motivo in tema di comunicazioni societarie
richiamato nel quinto motivo in tema di titolarità/trasferimento delle partecipazioni societarie
artt. 1, 2, 4, 5, 6 e tabella 2; art. 5, comma 5
richiamato dai motivi sul quantum del compenso professionale e sugli aumenti tariffari
Massime di principio
- Per individuare il mezzo di impugnazione contro un provvedimento che liquida i compensi dell'avvocato verso il cliente, conta la forma processuale effettivamente adottata dal giudice, specie quando essa sia frutto di una scelta consapevole desumibile dallo svolgimento del procedimento.
- Se il giudice definisce la controversia con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. nell'ambito del rito sommario ordinario, il rimedio ordinario è l'appello ex art. 702-quater c.p.c.; non è ammissibile il ricorso immediato per cassazione, salvo il diverso caso di accordo espresso tra le parti per omettere l'appello.
- Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non è esperibile quando l'ordinamento prevede un ulteriore grado di giudizio ordinario contro il provvedimento impugnato.
- Nelle questioni di rito rilevate d'ufficio, quando la questione è puramente processuale e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, non è necessario il previo contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
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