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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34809/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La società contribuente ha impugnato davanti alla giurisdizione tributaria la sanzione amministrativa irrogata per l'omesso pagamento dell'accisa sull'energia elettrica. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, la falsa applicazione degli artt. 161, 167 e 168 della legge fallimentare, sostenendo che l'ammissione al pre-concordato fallimentare rendesse illegittima la sanzione o comunque ne escludesse la rilevanza. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non sarebbe stata valutata la componente soggettiva della violazione alla luce degli artt. 5 e 6 del d.lgs. 472/1997 e in combinato con l'art. 13 del d.lgs. 471/1997. La Corte rileva inoltre che sia la CTP sia la CTR avevano respinto le doglianze della società, affermando che l'apertura della procedura concorsuale non impedisce né l'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo né l'irrogazione delle sanzioni maturate prima dell'apertura della procedura.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui, in materia di sanzioni tributarie relative a un debito d'imposta sorto prima della dichiarazione di fallimento, la sanzione resta irrogabile perché il presupposto della violazione si colloca quando il debitore era ancora in bonis; resta ferma soltanto la soddisfazione del credito secondo le regole del concorso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la presenza di "doppia conforme" e, comunque, lo ha reputato infondato, osservando che per l'accisa dovuta sui prodotti alcoolici in regime di sospensione d'imposta il ritardato pagamento comporta sia la sanzione amministrativa sia l'indennità di mora e gli interessi, aventi natura distinta e cumulabile. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 161, 167 e 168 legge fallimentare

    La Corte esclude che l'apertura della procedura concorsuale renda ostativa l'irrogazione della sanzione tributaria per violazioni già perfezionate prima della procedura.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo è dichiarata inammissibile in presenza di doppia conforme.

  • art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La doppia conforme comporta l'inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, quando i due giudizi di merito si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo sui fatti principali.

  • art. 5 d.lgs. 472/1997

    È richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione dell'elemento soggettivo della violazione, ma la Corte non ne accoglie la censura.

  • art. 6 d.lgs. 472/1997

    È richiamato dalla ricorrente in relazione all'elemento soggettivo della violazione, ma la Corte ritiene infondata la doglianza.

  • art. 13 d.lgs. 471/1997

    In caso di ritardato pagamento dell'accisa è dovuta la sanzione amministrativa, cumulabile con indennità di mora e interessi.

  • art. 3, comma 4, d.lgs. 504/1995

    L'indennità di mora e gli interessi hanno natura autonoma e risarcitoria e si cumulano con la sanzione tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, la sopravvenuta apertura di una procedura concorsuale non elimina la responsabilità per violazioni già perfezionate quando il debitore era ancora in bonis; incide soltanto sulle modalità di soddisfacimento del credito nel concorso.
  • Il requisito soggettivo della violazione non può essere utilmente dedotto per escludere sanzioni relative a un inadempimento tributario già consumato prima della procedura concorsuale, se la contestazione investe fatti già accertati dai giudici di merito.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in cassazione quando ricorre la doppia conforme e i giudici di merito hanno deciso sulla base del medesimo impianto fattuale e argomentativo.
  • Nel caso di ritardato pagamento di accisa, la sanzione amministrativa è cumulabile con indennità di mora e interessi quando questi abbiano autonoma natura risarcitoria.
  • La procedura concorsuale non può essere utilizzata come strumento per sottrarsi al pagamento delle sanzioni amministrative tributarie in danno dell'erario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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