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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21490/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una docente di scuola primaria, immessa in ruolo nel 2011, che aveva partecipato alla fase B1 della mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 chiedendo il trasferimento in posti di sostegno ubicati in vari ambiti territoriali della Sicilia. La docente sosteneva che i posti richiesti fossero stati assegnati illegittimamente a docenti di fasi successive della mobilità e, in parte, anche a docenti della sua stessa fase ma con punteggio inferiore e senza precedenza. Chiedeva quindi l’annullamento del diniego di trasferimento, l’accertamento del proprio diritto alla sede richiesta secondo lo scorrimento della graduatoria e il risarcimento dei danni. In cassazione articolava tre motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente ex art. 132, comma 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe esaminato solo le operazioni interne a una provincia senza considerare gli altri ambiti e le irregolarità denunciate; (2) violazione dell’art. 6 del CCNI 8 aprile 2016 e dell’allegato 1, oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che sarebbe stato applicato un criterio non corretto e che i candidati avrebbero dovuto essere considerati in un’unica graduatoria di merito per ciascuna preferenza; (3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 24 Cost., omesso esame di fatti decisivi e nullità della sentenza per mancata considerazione delle censure sul malfunzionamento dell’algoritmo di assegnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse motivata in modo chiaro, avendo affermato che la ricorrente, per il punteggio posseduto, non avrebbe comunque ottenuto le sedi richieste, dovendosi considerare la precedenza spettante ad alcuni docenti nominati da graduatorie di merito 2012. Ha inoltre ritenuto che le doglianze dedotte con il secondo e il terzo motivo si risolvessero in una critica di merito e nella richiesta di una diversa interpretazione del CCNI integrativo, operazione non consentita in cassazione rispetto ai contratti collettivi integrativi del pubblico impiego. La Corte ha ribadito che, in cassazione, per i contratti integrativi è ammissibile solo il sindacato sul contrasto con norme imperative o con la contrattazione collettiva nazionale, oppure sulla violazione dei canoni legali di interpretazione e dell’obbligo di motivazione, ma non la richiesta di sostituire l’interpretazione del giudice di merito con una diversa lettura del testo negoziale, specie quando il ricorso non riproduca integralmente il contenuto della disciplina collettiva censurata. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con avviso anche del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    La ricorrente lo invoca per sostenere la nullità della motivazione; la Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente; la Corte non ravvisa la dedotta carenza motivazionale.

  • art. 6 CCNI 8 aprile 2016

    La Corte ribadisce che la sua interpretazione non è direttamente sindacabile in cassazione come violazione di contratto collettivo integrativo, salvo verifica del rispetto dei canoni ermeneutici o del contrasto con norme imperative o CCNL.

  • allegato 1 CCNI 8 aprile 2016

    Richiamato quale criterio di assegnazione delle sedi nella mobilità; il ricorso non può chiedere alla Cassazione una diversa interpretazione del testo integrativo.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio in relazione al presunto malfunzionamento dell’algoritmo; la censura è ritenuta generica e inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla tutela del diritto di difesa; la Corte non vi ravvisa una violazione autonoma nei termini dedotti.

  • art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, consente la denuncia in cassazione della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali, ma non dei contratti integrativi se non per il controllo sui canoni ermeneutici e sulla motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La sua portata, nel pubblico impiego contrattualizzato, è limitata ai contratti collettivi nazionali; non consente il sindacato diretto sull’interpretazione dei contratti integrativi.

  • art. 47, comma 8, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato per distinguere il regime di pubblicità dei contratti nazionali, che giustifica la loro sindacabilità in cassazione.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Per i contratti integrativi è possibile in cassazione censurare solo la violazione dei canoni legali di interpretazione, purché specificamente dedotta.

  • art. 111 Cost.

    La Corte richiama l’obbligo di motivazione minima come parametro del controllo sui contratti collettivi integrativi.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la violazione o falsa applicazione denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda i contratti collettivi nazionali, non i contratti collettivi integrativi; per questi ultimi il controllo di legittimità è limitato alla verifica del rispetto delle norme imperative, dei canoni ermeneutici e dell’obbligo di motivazione.
  • Il ricorso per cassazione contro l’interpretazione di un contratto collettivo integrativo è inammissibile se si limita a prospettare una lettura alternativa del testo senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e senza riprodurre integralmente il contenuto della disciplina collettiva rilevante.
  • Le doglianze che mirano a contestare l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, sono inammissibili quando in realtà chiedono una rivalutazione delle risultanze istruttorie.
  • Nelle procedure di mobilità del personale docente, l’assegnazione delle sedi può essere regolata da criteri contrattuali e tecnici che tengano conto delle preferenze espresse e della scansione per fasi, senza che ciò implichi necessariamente una graduatoria unitaria fondata solo sul punteggio.
  • Per censurare efficacemente in cassazione una disciplina di mobilità fondata su contratto integrativo, non basta invocare il punteggio o il malfunzionamento dell’algoritmo in modo generico: occorre individuare con precisione il contrasto con norme imperative o con il contratto collettivo nazionale e correlare la censura al concreto contenuto del testo negoziale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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