Cassazione Civile, Ordinanza n. 21480/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo e secondo grado, della domanda di una docente che aveva presentato istanza di mobilità territoriale per l'anno scolastico 2016/2017 e chiedeva di ottenere l'assegnazione a un ambito territoriale della Sicilia, in via principale a Caltanissetta o, in subordine, in altro ambito regionale con posti vacanti. Con il ricorso per cassazione la docente ha dedotto, con due motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 8 del CCNI dell'8 aprile 2016 e del relativo allegato 1, sostenendo che la disciplina della mobilità andasse interpretata nel senso che i posti disponibili per una fase successiva potessero essere utilizzati solo dopo il completamento della fase precedente, e che comunque dovesse operare un criterio di scorrimento meritocratico fondato sul punteggio, in coerenza con l'art. 97 Cost. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambe le censure attingessero direttamente l'interpretazione di un contratto collettivo integrativo, chiedendo al giudice di legittimità un sindacato non consentito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel pubblico impiego contrattualizzato, la violazione o falsa applicazione direttamente denunciabile in cassazione riguarda i contratti e accordi collettivi nazionali, non i contratti collettivi integrativi. Quanto a questi ultimi, il controllo di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'obbligo di motivazione, non potendo la Cassazione sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito. Poiché nel caso concreto la ricorrente si limitava a contestare l'interpretazione degli artt. 6 e 8 del CCNI e del relativo allegato 1, senza denunciare specificamente violazioni di norme imperative o della contrattazione nazionale di riferimento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre applicato l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, e non ha disposto sulle spese in ragione della condotta difensiva della P.A.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La denuncia per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi in cassazione non consente, per i contratti integrativi, un'interpretazione diretta da parte della Corte di cassazione.
art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001
La possibilità di denunciare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi è riferita ai contratti nazionali e non si estende ai contratti integrativi.
art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001
Delimita i contratti e accordi collettivi nazionali cui si riferisce il controllo di legittimità invocabile in cassazione.
Per i contratti integrativi è consentita la verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione, che devono essere specificamente indicati se si deduce la loro violazione.
art. 111 Cost.
È richiesta la motivazione minima del giudice di merito anche nell'interpretazione della contrattazione integrativa.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità del criterio di assegnazione, ma non esaminato nel merito per effetto dell'inammissibilità.
art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato base rispetto al quale opera il raddoppio.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la violazione o falsa applicazione direttamente deducibile in cassazione riguarda i contratti e accordi collettivi nazionali, non i contratti collettivi integrativi.
- Per i contratti integrativi il sindacato di legittimità è limitato al rispetto dei canoni ermeneutici legali e alla sufficienza della motivazione del giudice di merito; non è consentita una nuova interpretazione del testo contrattuale da parte della Cassazione.
- È inammissibile il ricorso che censuri direttamente l'interpretazione di un contratto integrativo senza indicare specificamente quali norme imperative o quali disposizioni della contrattazione collettiva nazionale siano state violate.
- Se il ricorrente chiede alla Corte di legittimità di scegliere tra interpretazioni alternative dello stesso contratto integrativo, il motivo è inammissibile perché mira a un riesame del merito interpretativo.
- Il controllo sulla disciplina pattizia della mobilità del personale scolastico può essere svolto in cassazione solo come verifica esterna di compatibilità con la legge e con il contratto nazionale, non come sostituzione dell'interpretazione offerta dal giudice di merito.
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