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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21494/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la mobilità territoriale del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017, disciplinata dal CCNI dell’8 aprile 2016 e dall’art. 1, comma 108, della l. n. 107 del 2015. La docente, assunta nell’a.s. 2015/2016 da graduatorie ad esaurimento (GAE), aveva dedotto di avere subito un trattamento deteriore rispetto a docenti assunti da graduatorie di merito del concorso 2012 nella procedura di assegnazione dell’ambito territoriale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva invece accolto l’impugnazione ritenendo che nella graduatoria dei trasferiti nell’ambito territoriale Campania vi fossero docenti con punteggio inferiore e che non vi fosse una preferenza per i docenti provenienti da GM 2012 rispetto a quelli provenienti da GAE. La P.A. ha ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 96, 98, 101 e 108, l. n. 107 del 2015 e dell’art. 6 del CCNI dell’8 aprile 2016, sostenendo che la mobilità 2016/2017 costituiva una procedura speciale, non assimilabile al trasferimento ex art. 2103 c.c.; che la disciplina prevedeva una ripartizione per fasi e canali di reclutamento; che in fase C non doveva operarsi una graduatoria unica fra tutti gli interessati ma bisognava seguire l’ordine di preferenza indicato nella domanda; che il punteggio aveva funzione solo suppletiva all’interno del singolo ambito territoriale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile, escludendo che la censura richiedesse alla Cassazione una diversa interpretazione della contrattazione integrativa: la doglianza era invece prospettata come violazione di norme imperative e dei principi regolatori della mobilità. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, nella mobilità del personale docente di fascia C per l’a.s. 2016/2017, l’assegnazione delle cattedre avviene in base alle preferenze espresse dai candidati e non mediante una graduatoria unitaria costruita solo sul punteggio; inoltre ha ribadito il principio per cui, nella mobilità 2016/2017 ex art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, i docenti provenienti da GM 2012 e quelli provenienti da GAE sono trattati diversamente secondo la fase di partecipazione (fase B o C della mobilità), con conseguente irrilevanza, in sé, del solo dato del punteggio. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 96, 98, 101 e 108, L. n. 107 del 2015

    La legge ha disciplinato in modo speciale il reclutamento e la mobilità del personale docente per l’a.s. 2016/2017, consentendo una regolazione differenziata per fasi e canali di provenienza, non assimilabile al trasferimento ordinario ex art. 2103 c.c.

  • art. 6 del CCNI dell’8 aprile 2016

    Nella mobilità 2016/2017 l’assegnazione avviene secondo l’ordine di preferenze espresso dai candidati, con graduatorie articolate per ambiti e con rilevanza del punteggio solo all’interno della singola graduatoria/fase.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro non applicabile alla procedura di mobilità scolastica, perché questa sarebbe una fattispecie speciale e non un comune trasferimento.

  • art. 97 Cost.

    Il criterio meritocratico non è violato dalla disciplina della mobilità, perché la procedura non è finalizzata al reclutamento ma all’assegnazione di una sede provvisoria in una fase successiva.

  • art. 40, co. 1, d.lgs. n. 165/2001

    La contrattazione collettiva disciplina in dettaglio le modalità di attribuzione dei posti nella mobilità del personale scolastico.

  • artt. 462, co. 7 e 470, co. 1 e 2, d.lgs. n. 297/1994

    Sono richiamati come norme che demandano alla contrattazione la regolazione delle modalità di attribuzione dei posti.

  • art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001

    La denuncia diretta in cassazione della violazione dei contratti collettivi riguarda i contratti nazionali; per i contratti integrativi il controllo è limitato alla verifica dei canoni legali di interpretazione e della motivazione.

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Le censure sul contratto integrativo devono indicare specificamente i canoni interpretativi violati; altrimenti la doglianza è inammissibile.

Massime di principio

  • Nelle procedure di mobilità del personale scolastico disciplinate da legge speciale e contrattazione integrativa, l’assegnazione dei posti può essere regolata da criteri differenti dal punteggio complessivo, purché il sistema non contrasti con norme imperative, principi costituzionali o non determini disparità ingiustificate.
  • Quando la controversia investe un contratto collettivo integrativo del pubblico impiego privatizzato, la censura in cassazione non può risolversi nella richiesta di una diversa interpretazione del testo: è ammissibile solo la doglianza che prospetti la violazione di norme di legge o di canoni legali di ermeneutica contrattuale.
  • Nella mobilità docente 2016/2017, il punteggio non opera come graduatoria unitaria generale, ma come criterio interno alla specifica fase e all’ambito territoriale considerato; la posizione del candidato va valutata rispetto alle preferenze espresse e alla fase di partecipazione prevista dalla disciplina applicabile.
  • La diversa collocazione dei docenti provenienti da GM 2012 e da GAE nelle fasi della mobilità costituisce una scelta normativa e organizzativa del sistema, che non è di per sé sindacabile se sorretta da una ragionevole differenziazione delle categorie interessate.

Come è indicizzato

MaterieMobilitàRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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