Cassazione Civile, Ordinanza n. 21487/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La vicenda all’origine del contenzioso riguardava la mancata assunzione di un soggetto iscritto nelle liste delle categorie protette, risultato primo nella graduatoria predisposta dall’amministrazione provinciale per l’avviamento al lavoro presso una società partecipata. Il lavoratore chiedeva che la società fosse condannata ad assumerlo e al risarcimento del danno, deducendo che il rifiuto dell’assunzione era stato fondato sui suoi precedenti penali, che egli riteneva non ostativi perché non gravi e risalenti nel tempo. In sede di legittimità, tuttavia, il testo oggetto di esame non affronta il merito di tali questioni sostanziali: la Corte interviene su una precedente sentenza della stessa Sezione per correggere errori materiali, consistenti nell’erronea indicazione dell’art. 19 anziché dell’art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 e nella presenza di un refuso testuale da espungere. La parte ricorrente, quindi, nel presente procedimento era formalmente l’autore del ricorso originario avverso il rigetto di merito, mentre la società resistente si è opposta con controricorso. Il procedimento definito con la presente ordinanza ha natura meramente correttiva ai sensi degli artt. 287 ss. e 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha rilevato la presenza di errori materiali nella precedente sentenza n. 6128/2025 e ha disposto la correzione del testo, stabilendo che nelle pagine indicate i richiami all'art. 19 del d.l. n. 112 del 2008 devono intendersi come riferiti all'art. 18, e che l’inciso contenente il riferimento all’art. 19, comma 1, deve essere soppresso. Ha inoltre ordinato l’annotazione della correzione sull’originale della sentenza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo il procedimento di correzione un’attività di natura amministrativa, priva di una parte soccombente in senso proprio e svolta d’ufficio. Il ricorso originario non è stato quindi accolto nel merito in questa ordinanza, perché il provvedimento definisce solo una correzione materiale.
Norme richiamate
È la disposizione corretta cui si riferivano i passaggi della sentenza precedente; la Corte ha chiarito che il richiamo all'art. 19 era un mero errore materiale da sostituire con l'art. 18.
Il riferimento a questa norma nelle pagine indicate della precedente sentenza è stato qualificato come erroneo refuso, da correggere in favore dell'art. 18.
Sono richiamati come base normativa per la correzione degli errori materiali contenuti in un provvedimento giudiziario.
È la norma processuale che consente alla Corte di Cassazione di procedere alla correzione di errori materiali della propria sentenza.
Massime di principio
- Quando in una sentenza vi sia un evidente errore materiale nel richiamo normativo, la Corte può correggerlo senza riaprire il merito della controversia, purché dal testo risulti con chiarezza la norma effettivamente voluta.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura non contenziosa e amministrativa: non presuppone una soccombenza in senso proprio e non comporta, di regola, una statuizione sulle spese.
- La correzione può riguardare sia il numero di una disposizione richiamata, sia la soppressione di un inciso testuale palesemente inconferente rispetto alla motivazione e al contesto normativo.
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