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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21525/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un giudizio di merito definito dal Tribunale di Bolzano e poi confermato dalla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, contro il quale alcuni soggetti qualificati come ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Prima che la Corte di cassazione esaminasse il merito delle censure, i ricorrenti hanno depositato un atto di rinuncia al ricorso sottoscritto anche dal difensore. Le controparti costituite hanno preso atto della rinuncia e hanno aderito alla richiesta di compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta con atto sottoscritto dalle parti e dal difensore, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. In conformità alle concordi richieste delle parti, non ha pronunciato condanna alle spese. Ha inoltre precisato che, per effetto della rinuncia, non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, ritualmente acquisita e accettata dalle parti controricorrenti, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di estinzione per rinuncia al ricorso, poiché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    La disposizione ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente effettuata e presa d'atto dalle controparti, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia non vi è luogo a condanna alle spese se le parti ne chiedono concordemente la compensazione e il giudice vi aderisce.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione soccombente non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la relativa disciplina è eccezionale e non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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