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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21523/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che, all'esito di precedenti giudizi amministrativi, era stato accertato che la docente aveva diritto all'immissione in ruolo già nell'anno scolastico 1992/1993, ma era stata invece assunta solo nell'anno scolastico 2001/2002. La lavoratrice aveva quindi chiesto il risarcimento del solo pregiudizio patrimoniale da tardiva assunzione, parametrandolo alle retribuzioni che avrebbe percepito se fosse stata immessa tempestivamente in ruolo. La Corte d'appello ha respinto la domanda perché, pur essendo provato il ritardo nell'assunzione, il danno doveva essere quantificato detraendo l'aliunde perceptum; poiché era emerso che la docente aveva svolto supplenze nel periodo considerato, il giudice aveva disposto CTU contabile e non risultavano differenze a credito. Nel ricorso per cassazione la docente ha dedotto: 1) omesso esame del motivo di appello sull'omessa contestazione da parte del Ministero dei fatti, dei documenti e delle voci di danno; 2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la non contestazione dello svolgimento di altra attività lavorativa nel periodo di mancata immissione in ruolo; 3) violazione degli artt. 1223, 1227 e 2697 c.c. e degli artt. 115, 116, 414, 416, 420, 433, 434, 436 c.p.c. per avere il giudice acquisito d'ufficio la documentazione reddituale e utilizzato la CTU per calcolare l'aliunde perceptum; 4) violazione delle norme processuali sui poteri istruttori officiosi in assenza di allegazione delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda solo domande di merito e non questioni relative alla valutazione delle allegazioni e delle prove; inoltre, la non contestazione attiene ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, non alle mere difese, e la detrazione dell'aliunde perceptum è stata qualificata come mera difesa. Ha poi ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, richiamando l'orientamento secondo cui, nel pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della quantificazione del danno da tardiva assunzione, le dichiarazioni dei redditi o le certificazioni fiscali hanno rilevanza probatoria primaria; se non prodotte, il giudice può e, ove necessarie, deve acquisirle d'ufficio ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c., mentre l'allegazione di ulteriori redditi non emergenti da tali documenti spetta al datore di lavoro. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta inammissibile perché il vizio ex art. 112 c.p.c. riguarda solo domande di merito, non questioni relative alla valutazione delle allegazioni e delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia rilevante come nullità della sentenza riguarda esclusivamente le domande di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di una mera difesa.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce della corretta detrazione dell'aliunde perceptum nella liquidazione del danno.

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato nel motivo, in relazione alla quantificazione del danno e alla detrazione dell'aliunde perceptum.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte ha ribadito che la prova dei redditi rilevanti può essere acquisita d'ufficio nei limiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, senza accoglimento della censura; la valutazione delle prove e delle allegazioni resta riservata al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, senza accoglimento della censura; il giudice di merito può valutare la documentazione reddituale acquisita.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, in tema di allegazioni nel rito del lavoro.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, in tema di contestazioni del convenuto nel rito del lavoro.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, in tema di poteri istruttori del giudice del lavoro.

  • art. 433 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, in tema di impugnazioni nel rito del lavoro.

  • art. 434 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, in tema di appello nel rito del lavoro.

  • art. 436 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, in tema di poteri istruttori officiosi in appello nel rito del lavoro.

  • art. 421 c.p.c.

    Il giudice può acquisire d'ufficio i documenti fiscali necessari alla decisione, quando indispensabili e decisivi per la quantificazione del danno.

  • art. 437 c.p.c.

    Nel rito del lavoro il giudice d'appello può acquisire d'ufficio documentazione reddituale indispensabile ai fini della decisione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il precedente richiamato è stato condiviso e considerato applicabile mediante richiamo alla motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la non contestazione rileva solo rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto e non si estende alle mere difese, come la deduzione dell'aliunde perceptum ai fini della quantificazione del danno.
  • Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile soltanto quando il giudice ometta di decidere una domanda o un capo di domanda di merito, non quando non si pronunci su argomentazioni probatorie o su questioni di valutazione delle allegazioni.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'omesso esame di una mera difesa o di una questione giuridica.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, per la liquidazione del danno da tardiva immissione in ruolo, le risultanze fiscali relative ai redditi percepiti nel periodo rilevante hanno valore probatorio primario; se non prodotte, il giudice può acquisirle d'ufficio quando indispensabili alla decisione.
  • Ai fini della quantificazione del danno da mancata o ritardata assunzione, l'eventuale reddito percepito aliunde deve essere detratto, e l'assenza di ulteriori redditi non emergenti dalla documentazione fiscale incombe sul datore di lavoro che li deduca.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImmaginazione?Impugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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