Cassazione Civile, Ordinanza n. 21477/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla formazione delle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio 2017/2019. Una candidata, collocata in graduatoria come collaboratore scolastico, aveva ottenuto un incarico di supplenza fino al 30 giugno 2019 presso un istituto comprensivo, aveva firmato il contratto e preso servizio, ma il rapporto era stato revocato dopo la rideterminazione del punteggio in graduatoria. La rideterminazione derivava dal mancato riconoscimento, ai fini del punteggio aggiuntivo di 0,60, dei servizi da lei prestati come infermiera presso una ASL e un’IPAB. La lavoratrice chiedeva l’equiparazione di tali servizi a quelli resi presso amministrazioni statali ed enti locali, con conseguente annullamento della revoca e risarcimento del danno. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello accoglieva l’appello ritenendo ASL e IPAB riconducibili, per quella procedura, alle amministrazioni statali. Le amministrazioni proponevano ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7, comma 7, d.m. n. 640/2017, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente assimilato ASL e IPAB alle amministrazioni statali, con indebita attribuzione del punteggio previsto dall’allegato A del d.m. n. 717/2014 per il solo servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso delle amministrazioni, ritenendo fondato il motivo unico. Ha affermato che l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 distingue le amministrazioni dello Stato dagli enti del Servizio sanitario nazionale e che le ASL, così come le IPAB, non possono essere considerate amministrazioni statali ai fini dell’attribuzione del punteggio nella graduatoria ATA. Ha inoltre escluso che la qualificazione di ASL come enti strumentali regionali consenta di ricondurli nel perimetro delle amministrazioni statali; quanto alle IPAB, ha ribadito che non sono comunque amministrazioni statali e che talora hanno perfino natura privata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato l’originaria domanda della lavoratrice. Le spese di merito sono state compensate per l’alterno esito dei gradi di giudizio, mentre le spese di legittimità sono state poste a carico della controricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato... le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale"
La norma definisce in senso ampio le amministrazioni pubbliche, ma distingue gli enti del Servizio sanitario nazionale dalle amministrazioni dello Stato; pertanto la nozione di amministrazione pubblica non coincide con quella di amministrazione statale.
art. 7, comma 7, d.m. n. 640 del 2017
È richiamato come disposizione che regola la valutazione dei servizi ai fini delle graduatorie ATA di III fascia.
d.m. n. 717 del 2014, allegato A
Consente di valorizzare, per la graduatoria ATA, il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali e patronati scolastici; non include il servizio svolto presso ASL e IPAB.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, di cassare la sentenza e decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Ai fini della valutazione dei titoli di servizio nelle graduatorie del personale ATA, la categoria delle "amministrazioni pubbliche" non può essere automaticamente sovrapposta a quella delle "amministrazioni statali", se la normativa di bando riserva il punteggio a una elencazione tassativa di soggetti.
- La prestazione lavorativa svolta presso ASL o IPAB non è assimilabile, salvo diversa espressa previsione normativa, al servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali o patronati scolastici.
- Quando la sentenza di merito è fondata su una sola ratio decidendi e tale ratio viene specificamente censurata, le argomentazioni accessorie ad essa collegate restano investite dal ricorso anche se non singolarmente riprodotte nei motivi.
- In presenza di un errore di diritto e di un quadro fattuale già completo, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare nel merito senza rinvio.
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