Sentenza del 11/11/2020 n. 25342 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Notifica di cartella di pagamento per euro 162.609,34 per omessi versamenti di IVA e ritenute per l'anno 2005, a seguito di controllo automatizzato sulle dichiarazioni (Modello Unico e Modello 770). La società aveva impugnato la cartella sostenendo che l'atto fosse privo di adeguata motivazione e perciò costituisse un vero e proprio accertamento e non una mera liquidazione. La Commissione tributaria regionale aveva dato ragione al contribuente annullando la cartella. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la liquidazione era basata esclusivamente sui dati dichiarati dal contribuente e che il richiamo alla dichiarazione nella cartella fosse sufficiente a motivarla.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR abbia erroneamente annullato la cartella per presunta carenza di motivazione. La Corte ha precisato che, quando la pretesa deriva dall'omesso o ritardato versamento rilevabile direttamente dai dati dichiarati dal contribuente attraverso la procedura di controllo automatizzato (art. 36-bis d.p.r. 600/1973 e art. 54-bis d.p.r. 633/1972), il richiamo alla dichiarazione è idoneo ad assolvere l'obbligo di motivazione della cartella. Ha inoltre affermato che in tali casi non si supera l'ambito del controllo formale e che non è richiesta la comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-bis, comma 3. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973
La procedura di controllo automatizzato può essere adottata quando l'accertamento si basa esclusivamente sul riscontro obiettivo dei dati forniti dal contribuente; se la pretesa riguarda omessi o ritardati versamenti rilevabili dalla dichiarazione, il richiamo alla dichiarazione nella cartella è sufficiente a motivarla.
art. 54-bis d.p.r. n. 633/1972
Principio analogo a quello dell'art. 36-bis applicabile alla materia IVA: il controllo formale sui dati dichiarati consente la liquidazione basata su quanto risultante dalla dichiarazione stessa.
Richiamato dall'Amministrazione in relazione alle modalità di rettifica/liquidazione; la Corte non ha ravvisato violazione nell'uso della procedura automatizzata nei limiti descritti.
Norma richiamata nell'impugnazione relativa alla procedura di iscrizione a ruolo e alla cartella di pagamento; la Corte non ha ritenuto che l'applicazione di tale normativa richieda motivazione più ampia oltre il richiamo alla dichiarazione quando la pretesa è derivata da omissioni denunciabili dalla stessa.
Principio generale di tutela del contribuente e obbligo di motivazione degli atti impositivi: la Corte ha precisato che tale obbligo è adempiuto con il richiamo alla dichiarazione quando la pretesa deriva da omissioni agevolmente riscontrabili nei dati dichiarati.
Massime di principio
- Se la pretesa tributaria deriva da omessi o ritardati versamenti evidenziabili direttamente dai dati forniti dal contribuente in dichiarazione, l'Amministrazione può validamente utilizzare la procedura di controllo automatizzato e la cartella può richiamare la dichiarazione come motivazione sufficiente.
- La procedura ex art. 36-bis (e art. 54-bis per IVA) è applicabile quando non sono necessarie interpretazioni normative o risoluzioni di questioni giuridiche complesse, ma solo il riscontro oggettivo dei dati cartolari.
- Non è sempre richiesto un livello di motivazione analitico equivalente a un accertamento tradizionale: occorre valutare la natura dell'atto (liquidazione basata su dati dichiarati vs. accertamento sostanziale).
- La CTR che annulli una cartella per difetto di motivazione deve motivare in modo specifico le ragioni per cui il rimando alla dichiarazione non sarebbe idoneo; valutazioni generiche non sono sufficienti.
- La comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-bis, comma 3, non è obbligatoria nei casi di iscrizione a ruolo per omessi o ritardati versamenti risultanti dalla dichiarazione.
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