Sentenza del 11/11/2020 n. 25347 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia relativa alla rettifica di dichiarazioni doganali per importazioni di cavi d'acciaio: l'Agenzia doganale, sulla base di un'informativa OLAF e riscontri, ha ritenuto che le merci dichiarate di origine sudcoreana fossero in realtà di origine cinese e ha richiesto il pagamento del dazio antidumping e contestato sanzioni. La società (agente/rappresentante indiretto) ha contestato l'accertamento denunciando, tra l'altro, l'assenza di controllo sul certificato di origine, la mancata attivazione della cooperazione amministrativa con l'autorità di esportazione, la violazione del contraddittorio preventivo (L. 212/2000 art.12) e la possibile applicabilità dell'art.220 del codice doganale (legittimo affidamento/buona fede). Questioni processuali: riparto dell'onere della prova, valore probatorio delle relazioni OLAF, responsabilità solidale del rappresentante indiretto, regole di motivazione dell'avviso di rettifica.
La decisione
I giudizi sono stati riuniti. Per il procedimento R.G. 23225/2015 la Corte ha accolto i primi quattro motivi di ricorso dell'Agenzia (conseguente cassazione della sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e rinvio per nuovo esame) rilevando, in particolare, l'erronea conclusione del gravame circa l'obbligo generale di attivare sempre la cooperazione amministrativa e la carenza motivazionale su specifici punti (ex art.132 c.p.c.). Per il procedimento R.G. 20852/2017 la Corte ha dichiarato infondati o inammissibili la maggior parte dei motivi proposti dalla società e ha rigettato il ricorso nella parte decisa (con esclusione, in ambito sanzionatorio, di alcune eccezioni ritenute assorbite dalla riunione). In sintesi: la Suprema Corte ha riconosciuto la piena utilizzabilità delle risultanze OLAF come elementi probatori (anche oltre il solo rapporto finale), ha escluso l'obbligo automatico di attivare la cooperazione amministrativa quando l'OLAF fornisce elementi chiari, ha richiamato l'applicabilità dello jus speciale doganale in materia di contraddittorio (D.Lgs. 374/1990 art.11) e ha confermato che il rappresentante indiretto può essere ritenuto responsabile se non prova la diligenza richiesta; la sentenza impugnata nel primo procedimento è cassata e rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
Regolamento (CE) n. 1073/1999 (OLAF)
Le indagini e le relazioni OLAF hanno rilevanza probatoria nell'UE; non solo la relazione finale ma anche altri verbali/rapporti di missione possono costituire presunzioni utilizzabili dall'amministrazione e dal giudice, salvo prova contraria dal contribuente.
Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)
art. 220, art. 201, art. 202, art. 239
Art.220 (esimente per legittimo affidamento) richiede prova congiunta di errore attivo dell'autorità competente e di non riconoscibilità dell'errore da parte dell'importatore secondo la diligenza professionale; art.201/202 confermano la nascita dell'obbligazione doganale in caso di dichiarazione e introduzione in libera pratica.
Decreto Legislativo n. 374/1990
In materia doganale lo jus speciale disciplina il contraddittorio preventivo e la motivazione degli atti di rettifica; l'avviso può fare riferimento per relationem a verbali OLAF purché l'estratto sia sufficiente per il diritto di difesa.
Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Non trova applicazione automatica nel procedimento doganale in luogo della disciplina speciale prevista dal D.Lgs. 374/1990; la questione del contraddittorio va valutata secondo la normativa doganale speciale.
Regolamenti DAC / Regolamento esecuzione (es.: DAC e reg. di attuazione)
La cooperazione amministrativa tra Stati per certificati di origine preferenziale è prevista per casi di preferenze tariffarie, ma non è sempre obbligatoria se le autorità di importazione hanno elementi sufficienti (es. informazioni OLAF) che rendono evidente la falsità del certificato.
Codice Civile
art. 2697 c.c.; art. 1176 c.c., comma 2
Art.2697: onere della prova spetta a chi deduce i fatti; art.1176(2): il rappresentante indiretto deve usare una diligenza qualificata adeguata alla natura dell'attività professionale e provare l'osservanza di tale diligenza per sottrarsi alla responsabilità.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1973 (T.U. delle leggi doganali)
La sanzione prevista per la falsità di elementi essenziali della dichiarazione doganale comprende anche l'errore relativo all'origine delle merci; la sanzione è applicabile indipendentemente dalla buona fede del dichiarante ove non provi la diligenza richiesta.
Decreto Legislativo n. 546/1992
Richiede motivazione adeguata delle sentenze: omissioni nella spiegazione dell'iter logico-giuridico (motivazione meramente apparente) comportano vizio di nullità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n.4.
Massime di principio
- Le relazioni e gli accertamenti OLAF, anche non necessariamente nel solo rapporto finale, hanno rilievo probatorio significativo e possono fondare avvisi di rettifica doganale; il contribuente che contesta tali risultanze deve fornire prova contraria.
- L'attivazione della cooperazione amministrativa con l'autorità dello Stato di esportazione non è sempre obbligatoria: se le informazioni (es. OLAF) rendono evidente la falsità o l'inesattezza dell'origine dichiarata, l'amministrazione di importazione può procedere al recupero dei dazi senza attendere l'invalidazione formale del certificato dall'autorità estera.
- In materia doganale il contraddittorio preventivo è regolato dallo jus speciale (D.Lgs. 374/1990 art.11); la normativa generale dello Statuto del contribuente non prevale automaticamente.
- Il rappresentante indiretto è responsabile in solido e deve dimostrare di aver adottato la diligenza professionale qualificata richiesta; l'eventuale buona fede soggettiva non è di per sé sufficiente a escludere responsabilità e recupero dei dazi.
- Per invocare l'esimente dell'art.220 CDC (legittimo affidamento/buona fede) l'importatore deve provare non solo il rilascio irregolare del certificato dovuto a errore dell'autorità (errore attivo) ma anche che tale errore non fosse riconoscibile secondo la diligenza professionale richiesta.
- L'avviso di accertamento può richiamare per relationem atti riservati (es. verbali OLAF) purché il contenuto essenziale, ai fini della difesa, sia riportato e renda possibile l'esercizio del diritto di difesa; non è sempre necessaria l'allegazione integrale del rapporto OLAF.
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