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Sentenza

Sentenza del 11/11/2020 n. 25345 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

P.C. aveva chiesto la restituzione dei canoni COSAP/TOSAP versati dal 2005 ritenendoli non dovuti perché l'accesso alla sua proprietà era un passo "a raso" (filo con il manto stradale) e quindi privo di opere visibili che rendano concreta l'occupazione di suolo pubblico, ai sensi dell'art. 44, comma 7, d.lgs. n. 507/1993. La Provincia di Viterbo contestò la qualificazione dell'accesso come "a raso", sostenendo che si trattava di un vero passo carrabile con opere o modifiche del piano stradale tali da giustificare la tassazione e censurò l'omessa valutazione dello stato dei luoghi da parte dei giudici di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Provincia ritenendo fondato il rilievo che il Tribunale d'appello non ha adeguatamente valutato (né disposto accertamenti sullo stato dei luoghi) la questione fattuale decisiva circa la natura dell'accesso ("a raso" vs "passo carrabile"). Per tali motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Viterbo in diversa composizione per un nuovo esame che dovrà appurare le effettive caratteristiche dell'accesso e decidere conseguentemente sulla debenza dei canoni; la Corte ha inoltre disposto la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 44, d.lgs. n. 507/1993

    Definisce la nozione di passo carrabile e distingue i passi "a raso" (esenti da tassazione per mancanza di opere che rendano concreta l'occupazione) dai passi con modifiche del piano stradale o interventi visibili che identificano l'area sottratta all'uso pubblico e soggetta a TOSAP/COSAP. La Corte richiama la necessità di accertare le caratteristiche materiali dell'accesso.

  • art. 22, d.lgs. n. 285/1992

    Riguarda le autorizzazioni per gli accessi sulla strada; la Corte sottolinea che l'esistenza o la forma del provvedimento autorizzatorio non esaurisce la valutazione sulla debenza del canone, che dipende dalle caratteristiche materiali dell'accesso.

  • art. 52 e art. 63, d.lgs. n. 446/1997

    Citati dalla parte ma non determinanti nella decisione di cassazione; richiamati in relazione alla normativa tributaria locale e ai criteri di imposizione, nonché in relazione alla motivazione delle doglianze sul piano giurisdizionale.

  • Delibera del Consiglio della Provincia di Viterbo n. 11 del 10 febbraio 2010

    Atto regolamentare richiamato dall'ente per definire criteri applicativi del canone; la Corte indica comunque la prevalenza dell'accertamento materiale dello stato dei luoghi rispetto alla mera qualificazione amministrativa.

  • Giurisprudenza di riferimento (Cass. n. 16913/2007; Cass. n. 16733/2007)

    Precedenti che chiariscono che i passi "a raso" sono esenti perché privi di opere che rendano concreta l'occupazione e che rilevano, ai fini della tassazione, le modifiche visibili del manto stradale e del marciapiede.

Massime di principio

  • La debenza del canone COSAP/TOSAP per un accesso dipende essenzialmente dalle caratteristiche materiali e visibili dell'accesso (presenza di opere, interruzione del marciapiede, modifica del piano stradale) e non unicamente dalla qualificazione indicata nel titolo autorizzatorio.
  • Se il passo è "a raso" (apertura direttamente con portone/cancello senza opere che interrompano il marciapiede o modifichino il piano stradale) manca la concreta occupazione e il canone non è dovuto.
  • In caso di contestazione sulla natura dell'accesso il giudice deve valutare lo stato dei luoghi e, se necessario, disporre accertamenti (esame in loco o perizia): l'omessa istruttoria su questo punto è vizio grave che può determinare la cassazione e il rinvio.
  • La presenza di un provvedimento autorizzativo che definisca l'accesso non esclude l'obbligo per il giudice di verificare i fatti materiali; la qualificazione amministrativa non ha valore definitivo se contrastata dalle evidenze fattuali.
  • Nelle controversie COSAP/TOSAP, l'onere probatorio riguardo alle opere e alla concreta sottrazione di superficie dall'uso pubblico compete alle parti che affermano tali circostanze e il giudice deve motivare puntualmente la valutazione delle prove.

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