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Sentenza

Sentenza del 11/11/2020 n. 25341 - Corte di Cassazione

IRPEF - Accertamento sintetico ex art. 38, del DPR n. 600 del 1973 - Indici di capacità contributiva - Onere di prova contraria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di accertamenti sintetici ex art. 38 DPR n.600/1973 relativi agli anni d'imposta 2003-2004: l'Ufficio aveva determinato un maggior reddito di € 284.395,54 sulla base di indici di capacità contributiva (titolare di due contratti di assicurazione, proprietà del 66% di un immobile di mq. 537, spese 2003-2008 per € 1.108.722,00). Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento deducendo che le spese erano coperte da redditi/ disponibilità ulteriori e che la documentazione prodotta dimostrava la capacità di far fronte alle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, una volta accertata la sussistenza dei fattori-indice, l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove e grava sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto. Il ricorrente aveva dimostrato la mera disponibilità di una somma a fine 2002 ma non ha prodotto documentazione che dimostrasse movimentazioni o un nesso temporale e probabile tra quelle disponibilità e le spese contestate; pertanto la prova contraria non è stata ritenuta soddisfatta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità (liquidate in € 8.000,00 oltre oneri) e si è dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 38 DPR n.600/1973

    L'accertamento sintetico basato sugli indici previsti legittima l'attribuzione di reddito: una volta accertati i fattori-indice l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove; grava sul contribuente l'onere di provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, anche dimostrando disponibilità, entità e durata di redditi alternativi.

  • Decreti ministeriali 10/09/1992 e 19/11/1992 (cd. redditometro)

    I parametri contenuti nei decreti costituiscono la base tecnica per la ricostruzione sintetica della capacità contributiva e possono essere applicati dall'Amministrazione; la loro utilizzazione non introduce problemi di retroattività in quanto di natura procedimentale.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente in motivi di cassazione per vizio di motivazione/violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi relativi all'errata applicazione della normativa sull'accertamento sintetico.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione alla doglianza di omissione di pronuncia su specifica censura in sede di appello; la Corte ha ritenuto infondata la censura, ritenendo che la CTR non avesse omesso di pronunciarsi.

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, DPR n.115/2002

    Norme richiamate in ordine all'eventuale versamento supplementare del contributo unificato; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale maggior versamento.

  • Cass., 10/08/2016, n.16912

    Giurisprudenza richiamata che afferma il principio secondo cui l'accertamento sintetico fondato sui fattori-indice dispensa l'Amministrazione da ulteriori prove e trasferisce l'onere probatorio sul contribuente.

  • Cass., 13/11/2018, n.29067

    Giurisprudenza richiamata che chiarisce che il contribuente che deduce di aver utilizzato redditi ulteriori deve provare la loro disponibilità, entità e durata e produrre documenti con elementi sintomatici che rendano verosimile l'impiego di tali redditi per le spese contestate.

  • Cass., Sez. 5, 26/02/2019, n.5566

    Principio secondo cui l'applicazione dei decreti del redditometro non rileva come vietata retroattività essendo di natura procedimentale.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione fiscale ricostruisce il reddito con il metodo sintetico sulla base degli indici (redditometro), non è tenuta a fornire ulteriori prove: il quadro indiziario è sufficiente a legittimare l'accertamento.
  • Il contribuente che contesta l'accertamento deve fornire la prova contraria non solo della mera esistenza di disponibilità finanziarie, ma anche della loro entità, durata e della concreta possibilità che tali risorse siano state impiegate per sostenere le spese rilevate; sono richiesti documenti che diano elementi sintomatici del correlato impiego.
  • La semplice prova che al 31/12/di un anno precedente il contribuente avesse una somma disponibile non è sufficiente a superare la presunzione: è necessario dimostrare movimenti, disinvestimenti o altre risultanze che colleghino temporalmente e logicamente quelle disponibilità alle spese contestate.
  • I decreti ministeriali del redditometro possono essere utilizzati dall'Amministrazione anche per periodi precedenti senza rilievo di retroattività, in quanto strumento procedimentale e non sanzionatorio.
  • In pratica, in situazioni similari il contribuente dovrebbe produrre documentazione bancaria (movimenti, bonifici, prelievi), atti di vendita/disinvestimento, ricevute, polizze liquidate o altri elementi che rendano verosimile il finanziamento delle spese mediante risorse alternative; in mancanza, l'accertamento sintetico resiste.

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