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Sentenza

Sentenza del 11/11/2020 n. 25346 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della cartella di pagamento derivante dall'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio operata dall'Agenzia in seguito alla sentenza della C.T.P. di Roma relativa a un avviso di accertamento per il 1999; la contribuente deduceva omissione dell'indicazione del responsabile dell'atto, carenza di motivazione e, nel merito principale, l'illegittimità della cartella perché fondata su un avviso di accertamento non definitivo

La decisione

la Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che la C.T.R. avesse correttamente accertato, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 546/1992, la legittimità della riscossione frazionata (la cartella era stata emessa per i due terzi dell'imposta dopo la sentenza di primo grado) e che successivamente, dopo la conferma in grado d'appello, l'Ufficio aveva iscritto a ruolo anche le restanti somme. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso in cassazione proponeva una doglianza che presupponeva un accertamento di fatto difforme rispetto a quanto statuato dalla sentenza impugnata; manca altresì documentazione circa l'eventuale condono estintivo della lite. Nessuna statuizione sulle spese (Agenzia non ha svolto difesa). Presa d'atto dell'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002, art.13

Norme richiamate

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

    l'art. 68 consente all'amministrazione la riscossione frazionata dopo la sentenza della commissione tributaria di primo grado; nel caso la cartella poteva essere emessa per i due terzi dell'imposta accertata già in esito alla decisione di primo grado

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    richiamato come motivo di ricorso in cassazione (violazione e falsa applicazione di norme) ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché si fondava su un diverso accertamento di fatto rispetto a quello della sentenza impugnata

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

    art. 13, comma 1 quater (e riferimento al comma 1-bis)

    la Corte dà atto dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • L'art. 68 del D.Lgs. 546/1992 autorizza la riscossione provvisoria frazionata dopo la sentenza di primo grado: l'ufficio può iscrivere a ruolo una parte dell'imposta (tradizionalmente due terzi) anche se l'accertamento non è ancora definitivo
  • Una cartella emessa a titolo provvisorio in applicazione dell'art. 68 è legittima se le condizioni previste dalla norma sono rispettate; l'illegittimità per mancata definitività dell'avviso di accertamento richiede che non sia applicabile la disciplina della riscossione frazionata
  • In Cassazione non possono essere rimesse in discussione valutazioni di fatto o accertamenti probatori compiuti dalla C.T.R.; i ricorsi che presuppongono fatti diversi rispetto alla sentenza impugnata sono inammissibili
  • Se il contribuente invoca l'estinzione della lite (per condono o altra causa) deve allegare e documentare tale circostanza in giudizio
  • Le censure di natura formale alla cartella (mancata indicazione del responsabile, carenza di motivazione) devono essere specificamente dedotte e provate nelle fasi processuali opportune; non sono automaticamente risolutive se la riscossione è ammessa dalla normativa speciale
  • Se la sentenza di primo grado viene confermata in grado d'appello, l'ufficio può procedere all'iscrizione a ruolo delle somme residue; il contribuente deve quindi valutare tempestivamente le impugnazioni e le eventuali misure cautelari

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