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Sentenza

Sentenza del 11/11/2020 n. 25344 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento (12/09/2007) per €469.454,10 relativa a omessi/ritardati versamenti di IRAP, IRES, IVA e ritenute per gli anni d'imposta 2002-2003, derivante da controllo automatizzato ex art. 36-bis (controllo cartolare). La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo che l'attività dell'Ufficio fosse una sostanziale rettifica delle dichiarazioni (accertamento) e che la cartella fosse carente di motivazione. L'Agenzia ha impugnato sostenendo che l'iscrizione a ruolo si fondava su mera liquidazione di somme dovute per omissione o ritardo di versamento, che il richiamo alla dichiarazione nella cartella era sufficiente a motivarla e che la CTR aveva equivocato la natura dell'attività dell'Ufficio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia ritenendo che, sia con riferimento alla dichiarazione modello 770 sia al modello Unico, l'Ufficio si era limitato a un controllo cartolare e a una mera liquidazione degli importi risultanti dalla verifica dei versamenti (omessi o tardivi). Pertanto la cartella, con il richiamo alle dichiarazioni e al dettaglio degli addebiti, soddisfaceva l'obbligo motivazionale. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per nuovo esame conformemente ai principi indicati. I restanti motivi sono stati ritenuti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.p.r. n. 600/1973

    Disciplina il controllo formale/automatizzato delle dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che, se l'Ufficio effettua un riscontro cartolare e rileva omessi o tardivi versamenti, l'attività è mera liquidazione e il richiamo alla dichiarazione nella cartella è sufficiente a motivare la pretesa.

  • art. 54-bis d.p.r. n. 633/1972

    Norma collegata ai controlli fiscali (controllo formale/automatizzato) in materia IVA; la Corte ha considerato legittimo il disconoscimento del credito d'imposta mediante controllo cartolare se non implica valutazioni giuridiche di merito.

  • art. 42 d.p.r. n. 600/1973

    Richiamato nel ricorso originario in relazione ai poteri di accertamento/controllo; la pronuncia conferma la distinzione tra attività di liquidazione cartolare e attività di accertamento sostanziale.

  • art. 25 d.p.r. n. 602/1973

    Norma sul procedimento di riscossione coattiva (iscrizione a ruolo); richiamata in relazione alla corretta qualificazione delle iscrizioni a ruolo originanti la cartella.

  • art. 6 legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Richiama i principi di buona amministrazione e motivazione degli atti tributari; la Corte ha valutato che l'obbligo di motivazione fosse adempiuto mediante il richiamo alla dichiarazione quando la pretesa riguarda omissioni/tardivi versamenti desumibili dalla stessa.

  • art. 360 cod. proc. civ. (criteri di cassazione)

    Utilizzato come riferimento procedurale per i motivi di cassazione (violazione di legge, omessa motivazione). La Corte ha ritenuto fondato il motivo di violazione della normativa sul controllo automatizzato e motivazione della cartella.

Massime di principio

  • Distinguere sempre se la pretesa dell'Ufficio deriva da una mera liquidazione cartolare (controllo formale ex art.36-bis) o da un accertamento sostanziale: la qualificazione incide su obbligo motivazionale e su limiti procedurali.
  • Se la cartella di pagamento contesta omessi o ritardati versamenti desumibili dai dati della dichiarazione, il richiamo alla dichiarazione e il dettaglio degli addebiti possono essere sufficienti a motivare la pretesa; il contribuente deve dimostrare che l'Ufficio ha operato valutazioni di merito non consentite.
  • In presenza di più iscrizioni a ruolo occorre esaminare separatamente ciascuna posizione dichiarativa/iscrizione e verificare per ciascuna se l'ufficio ha effettuato solo riscontri aritmetici o vere rettifiche sostanziali.
  • La semplice contrazione dei crediti d'imposta risultante dal riscontro cartolare dei versamenti non equivale necessariamente a una rettifica sostanziale dei crediti stessi.
  • Se si contesta la cartella per carenza di motivazione, verificare se la pretesa derivi da omissione/ritardo nel versamento: in tal caso la comunicazione di irregolarità prevista dall'art.36-bis comma 3 non è sempre necessaria.

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