Sentenza del 11/11/2020 n. 25343 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Toscana che aveva confermato l'accertamento dell'Agenzia relativo al maggior reddito d'impresa per l'anno 2003. L'ufficio aveva ricostruito i ricavi utilizzando parametri presuntivi: la 'resa chilometrica' (rapportando ricavi dichiarati ai chilometri percorsi) e la 'corsa media' valutata in 3,2 km, ritenuta derivi da dati forniti dal Comune. Il ricorrente contestava (i) insufficiente motivazione della CTR, che avrebbe fatto proprie acriticamente le valutazioni dell'Ufficio e non avrebbe valutato adeguatamente le contestazioni sul calcolo (chilometri a vuoto, uso promiscuo del mezzo, oneri di manutenzione), (ii) l'illegittimità della 'doppia presunzione' (uso di due parametri presuntivi concatenati) e (iii) la non attendibilità del parametro della corsa media e della fonte su cui si fondava (notizie di stampa riferite ad anni successivi).
La decisione
La Cassazione ha respinto il primo e il terzo motivo ma ha accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la CTR avesse attribuito indebitamente carattere ufficiale e definitivo al parametro della 'corsa media' pari a 3,2 km basandosi su notizie di stampa e su presunti accordi con il Comune non documentati e, in ogni caso, riferiti a periodi successivi all'anno d'imposta. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione per nuovo esame e per la determinazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.
Fondamento per il vizio di motivazione: la Cassazione verifica l'adeguatezza dell'iter logico-argomentativo della decisione impugnata; qui il vizio è stato riconosciuto con riferimento all'uso di un parametro non adeguatamente documentato.
art. 380 bis c.p.c.
memoria ex art. 380 bis c.p.c. presentata dal ricorrente
Norma processuale che permette la presentazione di memoria; richiamata in atti ma non determinante per l'esito del ricorso.
art. 2729 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione al tema delle presunzioni; la Corte ha osservato che da tale articolo non può desumersi un divieto generale delle 'presunzioni a catena'.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente sul tema della prova; la Corte ha ritenuto che non osti all'uso di presunzioni di secondo grado ove adeguate.
Regolamento Unificato per il servizio di taxi (delibera Consiglio comunale di Firenze n. 432 del 28/05/03)
tariffe chilometriche indicate (0,79 fino al 31/03/03 e poi 0,81 euro/km)
Utilizzato dall'Ufficio per confrontare la resa chilometrica; la Corte ha valutato che il confronto tariffario non è sufficiente a giustificare la disconoscenza della resa dichiarata se il parametro alternativo non è documentato come ufficiale e contemporaneo.
Massime giurisprudenziali (Cass. 24/05/2018 n. 12967 e Cass. 1/08/2019 n. 20748)
Richiamate per definire i limiti della nozione di motivazione insufficiente e per affermare la possibilità di presunzioni di secondo grado purché adeguate e fondate.
Massime di principio
- La Pubblica Amministrazione può utilizzare parametri presuntivi per la ricostruzione del reddito, ma tali parametri devono essere documentati, ufficiali e temporalmente pertinenti all'anno d'imposta sottoposto a verifica; notizie di stampa o dati riferiti ad anni successivi non sono idonee a fondare in via definitiva un accertamento.
- L'uso di più presunzioni concatenate non è di per sé vietato: è ammissibile che un fatto accertato in via presuntiva costituisca premessa per un'ulteriore inferenza, purché ciascuna presunzione sia adeguata e sorretta da elementi di prova o indizi concreti.
- Il giudice di merito deve considerare e motivare espressamente le ragioni per le quali ritiene irrilevanti le argomentazioni del contribuente (es. chilometri a vuoto, uso promiscuo del veicolo, spese di manutenzione); la mancata risposta o una motivazione sommaria può costituire motivo di cassazione per insufficiente motivazione.
- Parametri presuntivi desunti da fonti istituzionali vanno indicati con riferimenti documentali chiari (atti del Comune, studi ufficiali, rilevazioni formali); in assenza di ciò il contribuente può efficacemente impugnare la loro attendibilità.
- Nel caso di operatori con attività caratterizzate da vari tipi di percorrenze (corse a pagamento, percorrenze a vuoto, uso personale), il contribuente deve, se possibile, fornire elementi probatori che distinguano il chilometraggio rilevante ai fini reddituali; in assenza di chiarimenti, il giudice può ritenere verosimile che il chilometraggio dichiarato si riferisca all'attività imponibile.
- Se la Commissione tributaria utilizza parametri ritenuti validi ma la loro origine o il metodo non sono chiaramente documentati o risultano riferiti a periodi diversi, il rimedio è la cassazione con rinvio per nuovo esame.
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