Cassazione Civile, Ordinanza n. 35633/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda il rimborso IRAP richiesto da una società esercenti il trasporto pubblico locale per l’anno 2008, sul presupposto di poter applicare le deduzioni per il c.d. cuneo fiscale introdotte dalla legge finanziaria 2007. L’Amministrazione aveva negato il rimborso sostenendo che l’attività fosse svolta in regime di concessione e a tariffa e che, quindi, la società rientrasse tra le imprese escluse dal beneficio. Dopo un precedente intervento della Cassazione con rinvio, il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto al rimborso. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 384 c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe erroneamente interpretato il dictum rescindente, confondendo il concetto di tariffa remunerativa con quello di tariffa capace solo di coprire i costi; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e di norme UE e nazionali in tema di trasporto pubblico e IRAP, deducendo errata distribuzione dell’onere della prova, omessa considerazione dei contributi pubblici e erronea valutazione della remuneratività della tariffa; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare l’esistenza di utili di bilancio, gli introiti tariffari e le compensazioni pubbliche percepite. Nel ricorso era anche chiesta la rimessione alla Corte di giustizia sulla compatibilità della disciplina con il divieto di aiuti di Stato.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudice del rinvio si era attenuto al principio di diritto già enunciato e che la nozione di tariffa remunerativa va intesa in senso concreto, come prezzo capace di garantire l’equilibrio economico-finanziario e di evitare la sovracompensazione. Ha rigettato anche il secondo motivo, escludendo sia la violazione dell’onere della prova sia l’erronea estensione del concetto di tariffa; ha inoltre confermato che il giudice di merito aveva considerato anche contributi e costi, accertando in fatto l’insufficienza delle entrate a coprire i costi di produzione. Ha respinto il terzo motivo perché non vi era stato omesso esame di fatti decisivi, ma una valutazione di merito non sindacabile in cassazione. La Corte ha anche escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, richiamando l’interpretazione già consolidata e la coerenza della soluzione con la decisione della Commissione europea. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; nella specie la CTR lo ha fatto correttamente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre nullità della sentenza o del procedimento, qui in relazione alla pretesa violazione dell’art. 384 c.p.c.
Utilizzato per dedurre omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso che vi fosse un reale omesso esame.
La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; nel caso concreto non vi è stata inversione dell’onere probatorio.
art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, d.lgs. n. 446/1997
La riduzione del cuneo fiscale IRAP non si applica alle imprese che svolgono attività regolamentata in concessione e a tariffa remunerativa.
art. 1, comma 266, legge n. 296/2006
Ha introdotto le deduzioni IRAP per la riduzione del cuneo fiscale, oggetto della controversia.
artt. 106 e 107 TFUE
Richiamati dalla ricorrente in tema di aiuti di Stato; la Corte ha ritenuto che, per le imprese non remunerate a tariffa, il beneficio non determina vantaggi selettivi incompatibili con il mercato comune.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando la questione interpretativa è già chiara o manifestamente infondata/inammissibile.
artt. 3, 4 e 6 Regolamento (CE) n. 1370/2007
Richiamati nel ricorso in relazione al trasporto pubblico locale e alla determinazione delle compensazioni/tariffe.
artt. 17 e 19 d.lgs. n. 422/1997
Richiamati in relazione al regime del trasporto pubblico locale.
artt. 5, 6 e Tab. A, n. 51, l. reg. Lombardia n. 13/1995
Richiamati per la disciplina regionale del servizio di trasporto pubblico locale e della tariffazione.
art. 87, § 1, Trattato CE
Richiamato nella motivazione originaria sul divieto di aiuti di Stato, equivalente all’attuale art. 107 TFUE.
art. 107 TFUE
Parametro per escludere che il beneficio, nei casi considerati, costituisca un aiuto di Stato selettivo.
art. 108 TFUE
Richiamato per il ruolo della Commissione europea nel controllo degli aiuti di Stato.
Massime di principio
- La nozione di "tariffa" che esclude l’agevolazione IRAP per le imprese operanti in concessione va intesa in senso sostanziale e concreto: rileva la tariffa remunerativa, cioè quella capace di assorbire il costo fiscale e di garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
- L’esclusione dal beneficio per le public utilities è giustificata solo quando la tariffa già incorpora l’onere IRAP; se invece la tariffa non è remunerativa, negare la deduzione determinerebbe una ingiustificata sovracompensazione al contrario, ossia uno svantaggio selettivo non coerente con la ratio dell’agevolazione.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il compito di accertare in fatto, sulla base degli elementi istruttori, se la tariffa applicata sia effettivamente remunerativa.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne è gravata secondo la struttura della fattispecie; non basta contestare la valutazione delle prove.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito: è necessario un omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica dell’apprezzamento probatorio svolto dal giudice di merito.
- Le decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato vincolano il giudice nazionale nell’interpretazione della disciplina interna nei rapporti verticali; il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già chiarita o risulti autoevidente.
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