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Sentenza

Sentenza del 16/07/2024 n. 19654 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: la CTR aveva compensato integralmente le spese senza motivare e, secondo il contribuente, non ricorrevano né la soccombenza reciproca né le condizioni per la compensazione. La cartella, relativa a IVA e sanzioni per il 2003, era stata impugnata perché asseritamente mai notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo. La CTR aveva accolto l’appello, rilevando che la notifica non era stata provata e che l’Amministrazione era decaduta, ma aveva compensato le spese. In Cassazione è stata preliminarmente esaminata la possibilità di rilevare d’ufficio l’originaria carenza d’interesse a impugnare la cartella alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto nel 2021. La Corte ha escluso che tale questione potesse rimettere in discussione l’annullamento della cartella, ormai passato in giudicato, poiché l’Agenzia non aveva impugnato quel capo e il contribuente aveva contestato soltanto le spese.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla regolazione delle spese: la compensazione era illegittima perché la CTR non aveva indicato le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla disciplina applicabile e non risultava soccombenza reciproca. La statuizione di annullamento della cartella, non impugnata dall’Agenzia, è rimasta coperta da giudicato; la norma sopravvenuta sull’impugnabilità del ruolo e della cartella non poteva incidere su tale statuizione definitiva, pur potendo rilevare ai fini delle spese. La sentenza è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per liquidare le spese del giudizio di legittimità. Non è stata disposta una condanna immediata alle spese: la loro determinazione è rimessa al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 91 c.p.c.

    Il criterio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. (in piena corrispondenza con l'art. 15, comma 1, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546), che va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse.

    Le spese seguono, di regola, la soccombenza; è soccombente, secondo il principio di causalità, chi ha dato causa alla lite lasciando insoddisfatta una pretesa poi riconosciuta fondata o ha tenuto nel processo una condotta ingiustificata.

  • Art. 92 c.p.c.

    Da un lato i giudici di secondo grado non hanno fatto corretto applicazione del criterio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c. (...) e dall'altro non hanno indicato le ragioni, così come previsto dall'art. 92 c.p.c., che hanno determinato la compensazione delle spese di lite.

    La compensazione delle spese è ammessa soltanto nei casi previsti dalla legge e deve essere sorretta da una motivazione che espliciti le ragioni della decisione; la mera compensazione priva di motivazione è illegittima.

  • Art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992

    Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

    Nel processo tributario la compensazione è consentita per soccombenza reciproca oppure in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitate. In assenza di tali presupposti, opera il criterio della soccombenza.

  • Art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    In mancanza di impugnazione della sentenza da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione deve ritenersi che la statuizione di annullamento sia passata in giudicato, con la conseguenza che, in primo luogo, non può venire in rilievo una norma (art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973) entrata in vigore dopo il passaggio in giudicato, avvenuto il 15/06/2021.

    La disposizione limita l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella non notificata ai casi in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio. Secondo la decisione, la norma sopravvenuta, applicabile ai processi ancora pendenti secondo le Sezioni Unite, non può però rimettere in discussione una statuizione di merito già passata in giudicato.

  • Art. 2909 c.c.

    L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti.

    La statuizione definitiva sul diritto fatto valere in giudizio vincola le parti e non può essere riaperta attraverso la rilevazione d’ufficio di questioni relative ai presupposti processuali o alle condizioni dell’azione.

  • Artt. 49 e 50 d.lgs. n. 546/1992 e art. 324 c.p.c.

    Dal combinato disposto dell'art. 50 D.Lgs. n. 546 del 1992 con l'art. 324 cod. proc. civ. si ricava che "s'intende passata in giudicato" la sentenza che non è più soggetta ad appello, a ricorso per cassazione e a revocazione, secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 546 del 1992.

    Nel processo tributario il giudicato formale si forma quando la sentenza non è più assoggettabile ai mezzi d’impugnazione previsti; una volta formatosi, la relativa statuizione produce gli effetti sostanziali della cosa giudicata.

Massime di principio

  • Se una parte impugna soltanto il capo sulle spese e la controparte non impugna il capo di merito a essa sfavorevole, quest’ultimo passa in giudicato e non può essere riaperto nel giudizio limitato alle spese.
  • Una norma sopravvenuta applicabile ai processi pendenti non incide sulle statuizioni già coperte da giudicato; può tuttavia rilevare per i capi ancora oggetto di impugnazione, come quello sulle spese.
  • Nel processo tributario, la compensazione delle spese richiede soccombenza reciproca oppure gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. In mancanza, si applica il criterio della soccombenza.
  • Il capo sulle spese, pur accessorio rispetto al merito, è autonomamente impugnabile; il giudizio d’impugnazione può quindi riguardare esclusivamente la sua regolazione.
  • Quando la statuizione sul merito è ormai definitiva, il giudice dell’impugnazione non può utilizzare una questione rilevabile d’ufficio relativa a una condizione dell’azione per scalfirla.

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