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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09663/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, perché riesamini la prova contraria offerta dalla contribuente alla luce dei principi sul redditometro e motivi nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia contro l'annullamento di un avviso di accertamento IRPEF fondato sul redditometro. L'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito per l'anno d'imposta 2001, valorizzando l'acquisto di un terreno e complesso immobiliare per 800.000 euro e la disponibilità di altri immobili, ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati. La ricorrente sosteneva che le somme impiegate per l'acquisto provenissero da liberalità del coniuge, imprenditore, e che la CTR avesse erroneamente negato rilievo a tale provenienza, non valutando adeguatamente la capacità economica e la lunga attività imprenditoriale del coniuge. Con i primi due motivi deduceva violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 53 Cost.; con il terzo contestava l'imputazione alla contribuente dei redditi del marito e la richiesta di dimostrare la previa tassazione di tali somme; con il quarto lamentava omesso esame di un fatto decisivo relativo alla trentennale attività imprenditoriale del coniuge; con il quinto e sesto motivo denunciava omessa pronuncia e motivazione apparente sulle sanzioni.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    commi 4, 5 e 6; quarto comma e ss.

    in tema di accertamento sintetico, la prova contraria ammessa richiede documentazione sulla disponibilità, entità e durata di redditi esenti o soggetti a ritenuta; possono rilevare elementi riferibili al nucleo familiare, ma il contribuente deve provare elementi sintomatici della concreta disponibilità delle somme per le spese contestate

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non lo esamina nel merito perché i motivi sono assorbiti

  • art. 2697 c.c.

    non è mutato il riparto dell'onere della prova: resta a carico del contribuente dimostrare gli elementi posti a fondamento della prova contraria al redditometro

  • art. 2729 c.c.

    la prova presuntiva deve poggiare su elementi sintomatici e non su mere allegazioni, come il solo rapporto di coniugio

  • art. 53 Cost.

    la personalità della capacità contributiva non esclude che, nell'accertamento sintetico, possano rilevare risorse del nucleo familiare, ma sempre nei limiti della prova contraria spettante al contribuente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il motivo di omessa pronuncia sulle sanzioni, ma non esaminato nel merito perché assorbito

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di violazione di legge

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per i motivi di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 36, comma primo, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per la censura di motivazione apparente della sentenza tributaria

  • art. 61 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel motivo sulla motivazione della sentenza tributaria

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di insufficienza o apparenza della motivazione

  • art. 111 Cost.

    richiamato con riferimento al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

Massime di principio

  • Nel redditometro, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nell'allegare un generico sostegno economico familiare, ma richiede la dimostrazione documentale della disponibilità, dell'entità e della durata delle risorse da cui si assume sia derivata la spesa contestata.
  • Ai fini dell'accertamento sintetico, le risorse del coniuge o dell'intero nucleo familiare possono essere considerate come possibili fonti della spesa, ma ciò non comporta inversione del riparto dell'onere probatorio: il contribuente deve offrire elementi sintomatici idonei a rendere plausibile che la maggiore capacità di spesa derivi da quelle risorse.
  • La mera insufficienza del reddito dichiarato del contribuente non basta, da sola, a escludere la prova contraria, se il giudice di merito omette di valutare in modo completo gli elementi offerti sulla provenienza delle somme e sulla capacità di risparmio del soggetto che le avrebbe fornite.
  • In tema di accertamento sintetico, il giudice deve valutare unitariamente tutti gli indizi e le prove addotte dal contribuente, compresi quelli relativi alla lunga durata dell'attività lavorativa del familiare che avrebbe effettuato la liberalità o fornito la provvista.
  • La motivazione della sentenza tributaria è viziata quando non affronta compiutamente il nucleo fattuale decisivo della prova contraria e si risolve in una valutazione apodittica o meramente matematica, senza spiegare perché gli elementi documentali prodotti non siano idonei a superare la presunzione fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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