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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23746/2024 del 04/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla pretesa dell'INPS di iscrivere la ricorrente alla Gestione Separata e di richiederle i contributi relativi all'anno 2010. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda della professionista, ritenendo che l'assenza dell'obbligo di versare il contributo soggettivo alla Cassa forense non determinasse automaticamente l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, anche perché risultava versato il contributo integrativo alla Cassa. In appello l'INPS ha ottenuto riforma della decisione: la Corte territoriale ha ritenuto dovuta l'iscrizione alla Gestione Separata, valorizzando il mancato pagamento del contributo soggettivo alla Cassa di appartenenza, nonché ha escluso la prescrizione quinquennale reputando sospeso il termine ex art. 2941, n. 8, c.c. per il mancato deposito del quadro RR nella dichiarazione dei redditi. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in combinato disposto con la normativa previdenziale invocata, deducendo che la prescrizione quinquennale doveva decorrere dalla scadenza del versamento, fissata al 16.6.2011 e poi differita al 6.7.2011, sicché la richiesta INPS del 6.7.2016 era tardiva; 2) violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., per avere la Corte d'appello individuato automaticamente il doloso occultamento del debito nel solo omesso invio del quadro RR, senza ulteriori elementi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di contribuzione dovuta alla Gestione Separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento; per i contributi dell'anno 2010 il termine era stato differito dal D.P.C.M. 12 maggio 2011 al 6.7.2011, sicché la richiesta INPS notificata il 6.7.2016 era tempestiva. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Separata.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    Richiamato come causa di sospensione per doloso occultamento del debito; nel caso concreto il motivo sul punto è stato assorbito perché la domanda è stata comunque ritenuta tempestiva.

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    Normativa richiamata dalla ricorrente per contestare l'obbligo contributivo e la disciplina della Gestione Separata.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    Normativa richiamata dalla ricorrente in relazione alla prescrizione dei contributi previdenziali.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Richiamato dalla ricorrente quale norma pertinente alla disciplina contributiva e prescrizionale.

  • art. 1, D.Lgs. n. 462/1997

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del versamento e della riscossione dei contributi.

  • art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997

    Richiamato dalla ricorrente per la disciplina degli adempimenti dichiarativi collegati ai contributi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stata applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.P.C.M. 12 maggio 2011

    Ha differito il termine di versamento dei contributi dovuti per l'anno 2010 dal 16.6.2011 al 6.7.2011, incidendo così sulla decorrenza della prescrizione.

Massime di principio

  • In materia di contributi dovuti alla Gestione Separata INPS, la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine legale o prorogato per il pagamento, non da una data astratta di maturazione dell'obbligo.
  • Se il termine di versamento dei contributi è differito da una disposizione amministrativa generale, anche il dies a quo della prescrizione si sposta alla nuova scadenza.
  • La tempestività o tardività della richiesta contributiva va valutata confrontando la data di notifica dell'atto con la scadenza effettiva del pagamento, comprensiva di eventuali proroghe normative.
  • L'omessa compilazione di un quadro dichiarativo previdenziale può essere valorizzata ai fini della sospensione della prescrizione solo se si accerta un effettivo doloso occultamento del debito, non per automatismo meramente formale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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