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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7298/2020 del 16/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società contribuente)

La controversia

La controversia originava da avvisi di accertamento di primo e secondo livello relativi all’anno d’imposta 2005, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva determinato una maggiore IRES di euro 6.616.532. Gli atti contestavano, tra l’altro, la deducibilità dei costi connessi al contratto di associazione in partecipazione stipulato dalla società contribuente con una consociata venezuelana, nell’ambito dell’appalto per la costruzione del sistema ferroviario centrale del Venezuela. La Commissione tributaria provinciale di Milano aveva respinto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2177/2015 depositata il 19 maggio 2015, aveva accolto l’appello, ravvisando la nullità degli avvisi per violazione del contraddittorio preventivo, riconoscendo la deducibilità dei costi relativi alle prestazioni della consociata e rilevando inoltre la formazione del giudicato sulla questione per l’anno 2006. L’Agenzia ricorse per cassazione con due motivi. Con il primo denunciò violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione: sostenne che l’eccezione relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio era stata formulata soltanto in relazione alla ripresa sui costi dell’associazione in partecipazione e non poteva giustificare l’annullamento degli atti anche rispetto alle rettifiche concernenti svalutazioni di partecipazioni in società residenti a Panama e in Nigeria. Con il secondo denunciò violazione dell’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000 e dell’art. 42, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, contestando che la mancata confutazione espressa, nella motivazione degli avvisi, delle osservazioni presentate dalla contribuente determinasse la nullità degli atti. La stessa ricorrente precisò tuttavia che la questione dei costi relativi alla consociata venezuelana non interessava il ricorso e circoscrisse le proprie censure alla diversa questione delle svalutazioni delle partecipazioni, oggetto di altro giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. La sentenza regionale si fondava su più rationes decidendi autonome: la nullità degli avvisi per violazione del contraddittorio preventivo; la deducibilità dei costi per le prestazioni rese dalla consociata venezuelana, ritenute riconducibili alle spese deducibili previste dall’art. 109, comma 9, lett. b), del D.P.R. n. 917/1986, non essendone stata contestata l’effettività; e la formazione del giudicato, per il 2006, sulla questione, in forza di una precedente sentenza favorevole alla contribuente. L’Agenzia aveva censurato soltanto la prima ratio e aveva espressamente escluso dal proprio ricorso la questione della deducibilità dei costi dell’associazione in partecipazione, concentrando le doglianze sulle svalutazioni di partecipazioni che non erano oggetto del presente procedimento. La mancata impugnazione di tutte le rationes autonome, ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione, rendeva inammissibile il ricorso per difetto di interesse. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 11.700,00, oltre euro 200,00 per esborsi, IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%. La Corte ha precisato che non ricorrevano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell’Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La ricorrente, quindi, avrebbe dovuto impugnare tutte le tre distinte ed autonome rationes decidendi poste a base della motivazione della CTR.

    La Corte non ha deciso nel merito la censura di ultrapetizione; ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non erano state specificamente impugnate tutte le autonome ragioni della decisione regionale.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.

    In sede di cassazione, quando la pronuncia è sostenuta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurarle tutte; la mancata impugnazione anche di una sola ragione sufficiente comporta l’inammissibilità del ricorso o del motivo diretto contro il capo.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Il giudice di appello, però, aggiunge in motivazione anche valutazioni sul merito della pretesa, in relazione alla possibile deducibilità dei costi per spese con la Suropca.

    La disposizione è menzionata nella ricostruzione della ratio adottata dal giudice regionale sul contraddittorio preventivo, ma la Cassazione non ne esamina il merito, poiché il ricorso è inammissibile per la mancata censura delle altre autonome rationes.

  • art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600/1973

    Ora delle sopra riportate, plurime rationes decidendi la ricorrente ha censurato specificamente solo la prima, sicchè sulle altre due rationes decidendi si è formato il giudicato, in assenza di tempestiva impugnazione.

    La Corte non interpreta nel merito la norma: la censura che la invocava non supera la ragione processuale dell’inammissibilità, dovuta all’omessa impugnazione di autonome rationes decidendi.

  • art. 109, comma 9, lett. b), D.P.R. n. 917/1986

    La Commissione regionale, sul punto, chiarisce che l’impegno della associata Suropca era quello di apportare alla associata Impregilo la propria conoscenza tecnica ed esperienza nell’area amministrativa e organizzativa al fine di collaborare con essa nello svolgimento dell’attività ingegneristica civile connessa alla realizzazione del sistema ferroviario centrale in Venezuela, sicchè, non avendo contestato l’Agenzia l’effettività di tali prestazioni, che rientravano tra quelle previste nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 9, lett. b, doveva essere accolto l’appello della contribuente.

    Secondo la ratio della sentenza regionale, richiamata dalla Cassazione come autonoma ragione non impugnata, i costi per prestazioni effettive rese nell’ambito dell’associazione in partecipazione sono deducibili quando rientrano nelle prestazioni contemplate dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi distinte e autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione deve formulare una censura specifica contro ciascuna di esse; l’omessa impugnazione anche di una sola comporta l’inammissibilità del ricorso o del motivo diretto contro quel capo, per difetto di interesse.
  • Il ricorso per cassazione è un rimedio a critica vincolata: non consente di ottenere un nuovo esame generale della controversia né di censurare una decisione su questioni estranee al capo effettivamente deciso nel procedimento impugnato.
  • La delimitazione espressa dell’impugnazione e la rinuncia a contestare una ratio decidendi autonoma impediscono di conseguire la cassazione della pronuncia quando tale ratio resta sufficiente a sorreggerla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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