Cassazione Civile, Sentenza n. 7295/2020 del 16/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2003 e 2004, con recuperi di IVA, IRPEG/IRES e IRAP. Secondo l’Ufficio, la contribuente aveva contabilizzato fatture per lavori di facchinaggio formalmente appaltati a società prive di effettiva organizzazione imprenditoriale, considerate mere cartiere, che intermediarono manodopera in nero di altre cooperative; alcune fatture riguardavano inoltre prestazioni parzialmente mai eseguite. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente i ricorsi e la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 29/5/2012 depositata il 14 marzo 2012, aveva ulteriormente ridotto l’imponibile: aveva riconosciuto i costi corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese e, interpretando l’art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993 come applicabile anche alle operazioni oggettivamente inesistenti, aveva ammesso anche i costi riferibili alle prestazioni parzialmente inesistenti, in assenza di prova della retrocessione dei pagamenti e di reati non colposi addebitabili alla contribuente. Aveva confermato il recupero dell’IVA e la maggiorazione del 30% delle sanzioni. La contribuente ha proposto sei motivi: (1) violazione dell’art. 7, comma 1, L. n. 212/2000, sostenendo che gli avvisi non indicassero i fatti idonei a provare l’evasione; (2) vizio motivazionale per non avere l’Ufficio considerato le osservazioni formulate nel contraddittorio preventivo; (3)-(4) vizio motivazionale per l’asserita carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, che sarebbero state smentite da altri elementi e dalla sua estraneità alla frode; (5) contraddittorietà tra il riconoscimento di alcune prestazioni effettive e la conferma integrale della ripresa IVA, oltre alla dedotta mancata partecipazione alla frode; (6) illegittimità delle sanzioni per difetto di consapevole partecipazione e della maggiorazione del 30%, con conseguenze sul cumulo giuridico. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo denunciava l’erronea applicazione dell’art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993 ai costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e la violazione delle regole sull’onere della prova; il secondo è rimasto assorbito.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili: il primo confonde la motivazione dell’atto impositivo con l’allegazione delle prove, mentre il secondo, oltre a non rispettare i limiti del vizio motivazionale invocato, prospetta una questione di diritto e non trascrive gli avvisi, impedendo il controllo richiesto. I motivi terzo e quarto sono inammissibili perché mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e non individuano incongruenze nel ragionamento presuntivo della CTR. Il quinto è inammissibile: nella prima parte formula una censura di diritto con il mezzo processuale errato e, nella restante parte, ripropone contestazioni di merito già non scrutinabili. Il sesto è respinto perché contesta la valutazione delle prove compiuta dalla CTR, che aveva ritenuto dimostrata e particolarmente grave la colpevolezza della contribuente. È stato invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale: la disciplina dell’art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993 non consente di riconoscere costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti; per tali costi spetta al contribuente dimostrare che le operazioni siano realmente avvenute. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese di ogni fase e grado, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
il primo motivo risulta comunque infondato, perchè confonde la motivazione della ripresa con l’allegazione delle prove della stessa, che è questione processuale, pertanto esterna alle ragioni di fatto e diritto che debbono spiegare il recupero d’imposta e che sono destinate a fissare la materia del contendere al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente
La motivazione dell’accertamento deve esporre le ragioni di fatto e di diritto del recupero e delimitare la materia del contendere a tutela della difesa; non coincide con l’allegazione delle prove poste a sostegno della pretesa.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
non viene contestata l’omessa, insufficiente o contraddittoria spiegazione della Regionale circa l’accertamento di un fatto, bensì la violazione di norme che in thesi della contribuente obbligherebbero l’ufficio a tener conto delle obbiezioni rese in sede di contraddittorio preventivo
Il motivo di ricorso per vizio motivazionale non è idoneo a denunciare una pretesa violazione di norme che imporrebbero all’Ufficio di considerare le osservazioni del contribuente: la censura deve rispettare la natura del vizio dedotto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la corretta doglianza da farsi sarebbe stata quella in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per error in iudicando, denunciando la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21
La contestazione della soluzione giuridica adottata dalla CTR sulla detraibilità dell’IVA va proposta come violazione o falsa applicazione di legge, non come vizio motivazionale.
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
il motivo, semplicemente sulla base della sua appena riassunta illustrazione, è all’evidenza fondato, come in numerose altre analoghe occasioni la Corte ha avuto la possibilità di affermare
La disciplina che consente il riconoscimento dei costi non opera per costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti; l’accertamento dell’inesistenza materiale impedisce di dedurre costi relativi a operazioni mai poste in essere.
art. 109 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
sicchè spettava al contribuente, al fine di vedersi riconosciuti i costi, dimostrare l’esistenza delle operazioni
Quando l’Amministrazione contesta l’oggettiva inesistenza delle operazioni cui si riferiscono i costi, incombe sul contribuente che ne chiede il riconoscimento dimostrare che le operazioni siano state effettivamente realizzate.
art. 2697 c.c.
sicchè spettava al contribuente, al fine di vedersi riconosciuti i costi, dimostrare l’esistenza delle operazioni
In applicazione delle regole sull’onere della prova, il contribuente deve provare l’effettività delle operazioni per ottenere il riconoscimento dei relativi costi quando ne sia contestata l’inesistenza oggettiva.
art. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma, quest’ultima, come può essere incidentalmente osservato, è stata interpretata dalla Regionale in modo conforme alla giurisprudenza della Corte
La Corte osserva che la soluzione della CTR in tema di ripresa IVA per operazioni soggettivamente inesistenti era conforme alla giurisprudenza della Cassazione; la censura della contribuente, peraltro, era stata formulata con il mezzo processuale non corretto.
Massime di principio
- La motivazione dell’atto impositivo deve indicare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e delimitarne l’oggetto per consentire la difesa del contribuente; non è tenuta a coincidere con l’allegazione o l’esposizione analitica di tutte le prove della ripresa.
- Se l’Amministrazione contesta l’oggettiva inesistenza delle operazioni cui si riferiscono costi dedotti, il contribuente che ne chiede il riconoscimento deve dimostrare che le operazioni sono state realmente effettuate; non sono deducibili costi relativi a operazioni mai poste in essere.
- La censura diretta a ottenere una diversa valutazione delle prove e delle presunzioni compiuta dal giudice di merito non può essere trasformata in un motivo di legittimità se non individua uno specifico vizio rilevante secondo i limiti del motivo invocato.
- La contestazione della soluzione giuridica adottata dal giudice di merito deve essere proposta come violazione o falsa applicazione di legge, e non come vizio motivazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 16 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7297/2020 del 16/03/2020
- Sentenza civile · 16 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7298/2020 del 16/03/2020
- Sentenza civile · 16 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7294/2020 del 16/03/2020
- Sentenza civile · 16 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7296/2020 del 16/03/2020
- Sentenza civile · 16 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7293/2020 del 16/03/2020
- Sentenza civile · 16 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7267/2020 del 16/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →