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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7297/2020 del 16/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, e ha compensato integralmente le spese del giudizio. Non ha quindi deciso nel merito i due motivi del ricorso principale né il ricorso incidentale condizionato; non risultano una cassazione della sentenza impugnata o un rinvio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Per l'anno d'imposta 2003, l'Agenzia delle entrate notificò alla società contribuente, il 16 dicembre 2008, un avviso di accertamento emesso il 31 ottobre 2008, imputandole per trasparenza gli utili conseguiti da una controllata cipriota in applicazione della disciplina CFC. La controllata era stata costituita nel 1990 quale veicolo per acquisire una partecipazione del 20% in una società cipriota produttrice di cemento, quotata e operante sul mercato locale; la costituzione tramite un soggetto cipriota era richiesta dall'accordo di acquisizione e dalle indicazioni della Banca centrale cipriota. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso della contribuente, ritenendo la disciplina CFC incompatibile con la convenzione stipulata tra Italia e Cipro; respinse inoltre le eccezioni relative alla notifica dell'avviso e al termine dilatorio di sessanta giorni. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 30/63/2011 depositata il 1° febbraio 2011, rigettò l'appello principale dell'Agenzia e quello incidentale condizionato della contribuente sulle spese. In particolare, ritenne violato il termine di sessanta giorni dalla chiusura del verbale di verifica del 31 ottobre 2008 alla notifica del 16 dicembre 2008 e, nel merito, escluse un intento elusivo, valorizzando le prescrizioni cipriote e il ruolo della controllata nell'indirizzo della partecipata. L'Agenzia ricorse per cassazione con due motivi: il primo denunciava la violazione dell'art. 12 della L. n. 212/2000, sostenendo che il mancato rispetto del termine non comportasse nullità per la natura vincolata dell'accertamento; il secondo denunciava la violazione dell'art. 127-bis del D.P.R. n. 917/1986, contestando che la mera possibilità di nominare due amministratori e la detenzione della partecipazione bastassero a qualificare la controllata come holding operativa e a escludere la tassazione per trasparenza. La società resistette e propose ricorso incidentale condizionato; dal testo non è specificato il relativo motivo. Nel gennaio 2020 le parti chiesero concordemente la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    Se il termine di cui al periodo precedente non è rispettato, l’avviso di accertamento emesso prima della scadenza è nullo.

    La disposizione è richiamata quale disciplina del termine dilatorio di sessanta giorni tra la chiusura delle operazioni di verifica e la notifica dell'accertamento. La Corte, tuttavia, non ne esamina l'applicazione perché dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 127-bis D.P.R. n. 917/1986 (testo vigente per l'anno 2003)

    La mera detenzione di partecipazione, invece, con i connessi ovvi potersi di nomina di soggetti negli organi sociali non è sufficiente “a far evolvere la fattispecie da quella della mera holding statica a quella della holding operativa”, mentre solo quest’ultima può essere configurata come una società commerciale.

    È la tesi dell'Agenzia riportata nell'esposizione del secondo motivo, non una regola fatta propria dalla Corte: la decisione non affronta il merito della disciplina CFC, poiché dichiara cessata la materia del contendere.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

    La norma è indicata come parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte non valuta l'ammissibilità o la fondatezza delle censure.

  • art. 56 D.Lgs. n. 546/1992

    La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello principale della Agenzia delle entrate e quello condizionato della contribuente sulla compensazione delle spese di lite, respingendo la questione preliminare circa la mancata indicazione della data nella relata di notifica riproposta ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56.

    Il testo riferisce che la questione preliminare sulla relata di notifica era stata riproposta in appello ai sensi di questa disposizione. La Cassazione non decide la questione, essendosi limitata a dichiarare cessata la materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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