Cassazione Civile, Sentenza n. 7296/2020 del 16/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’IVA 2001, con il quale erano state recuperate somme ritenute indebitamente detratte per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti. Secondo l’accertamento, le società formalmente appaltatrici di lavori di facchinaggio erano prive di una reale organizzazione imprenditoriale e fungevano da cartiere, interponendosi nella somministrazione di manodopera in nero; alcune fatture erano inoltre state gonfiate per consentire il pagamento non dichiarato di straordinari e compensi degli amministratori, e parte delle prestazioni non era stata eseguita. La Commissione tributaria provinciale aveva ridotto del 63% la ripresa; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza depositata il 14 marzo 2012, ha respinto l’appello principale della contribuente e accolto quello incidentale dell’Agenzia, rigettando integralmente il ricorso originario. In cassazione la contribuente ha proposto sette motivi: (1) violazione dell’art. 7, comma 1, della L. 212/2000, sostenendo che l’avviso non indicava i fatti idonei a provare l’evasione; (2) vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché l’avviso non avrebbe considerato le osservazioni presentate nel contraddittorio preventivo; (3), (4) e (6) vizi motivazionali sulla valutazione delle presunzioni, che la contribuente reputava smentite da elementi quali la corrispondenza tra costi e produzione e la propria estraneità alla frode, nonché dalla confusione tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti; (5) violazione dell’art. 53 e seguenti del D.Lgs. 546/1992, per asserita genericità dell’appello incidentale dell’ufficio; (7) vizio motivazionale sulle sanzioni, contestando sia la propria colpevolezza sia la maggiorazione delle sanzioni fino all’80% del massimo. L’Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti comunque infondati o inammissibili: il primo confonde la motivazione dell’accertamento, che deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della ripresa e delimitare la materia del contendere, con l’allegazione o dimostrazione delle relative prove; il secondo prospetta una violazione di legge, non un vizio motivazionale denunciabile ai sensi del n. 5, e inoltre il ricorso non aveva trascritto l’avviso, con conseguente difetto di autosufficienza. Il terzo, quarto e sesto motivo sono inammissibili perché mirano a ottenere una nuova valutazione di merito delle prove e non indicano incongruità del ragionamento presuntivo della CTR; ai fini della detrazione IVA è irrilevante distinguere tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, e la CTR aveva considerato sia la fittizietà soggettiva delle operazioni sia le fatture gonfiate. Il quinto motivo è infondato: l’appello incidentale dell’ufficio indicava in modo specifico che la riduzione del 63% della ripresa era priva di adeguato riscontro probatorio e costituiva un abbattimento equitativo. Il settimo motivo è inammissibile perché, lamentando l’omessa pronuncia sulle contestazioni relative a colpevolezza e sanzioni, avrebbe dovuto denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4; quanto alla censura sulla motivazione in diritto, l’eventuale omissione o errore è correggibile dalla Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c. La contribuente è stata condannata a rimborsare all’Agenzia le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 10.000, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
il primo motivo risulta comunque infondato, perchè confonde la motivazione della ripresa con l’allegazione delle prove della stessa, che è questione processuale, pertanto esterna alle ragioni di fatto e diritto che debbono spiegare il recupero d’imposta e che sono destinate a fissare la materia del contendere al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente
La motivazione dell’avviso deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della ripresa e delimitare la materia del contendere, ma non coincide con l’allegazione o la dimostrazione delle prove dell’evasione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il primo motivo risulta comunque infondato, perchè confonde la motivazione della ripresa con l’allegazione delle prove della stessa, che è questione processuale, pertanto esterna alle ragioni di fatto e diritto che debbono spiegare il recupero d’imposta e che sono destinate a fissare la materia del contendere al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente
La censura di violazione di legge non può fondarsi sulla confusione tra motivazione dell’accertamento e prova dei fatti posti a suo fondamento.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
i motivi, all’evidenza intesi ad ottenere un ribaltamento della scelta e dell’apprezzamento degli elementi di prova fatti dalla Regionale, si risolvono nella sostanza in un invito rivolto alla Corte a un diverso sindacato di merito che non le appartiene
Il motivo di ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova scelta o rivalutazione degli elementi probatori già apprezzati dal giudice di merito.
art. 53 e ss. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
dalla trascrizione del contenuto dell’appello incidentale, che fa riferimento alla necessità di riformare la sentenza della Provinciale atteso che la riduzione del 63% della ripresa sarebbe stata contraddetta dalle prove della evasione, assumendo quindi le caratteristiche di un semplice abbattimento equitativo, emerge chiara la natura specifica dei motivi dell’appello incidentale, idonea a circoscrivere, in modo sufficiente, quindi specifico, il tema del decidere, atteso il carattere devolutivo dell’impugnazione in parola
Il requisito di specificità dell’appello incidentale è soddisfatto quando le ragioni esposte consentono di individuare la critica alla decisione impugnata e circoscrivono in modo sufficiente il tema devoluto al giudice.
il motivo è, anche in questo caso, inammissibile, atteso che su entrambe le eccezioni la Regionale ha omesso di pronunciare, cosicchè la corretta censura da fare sarebbe stata quella in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e per violazione dell’art. 112 c.p.c.
La denuncia dell’omessa pronuncia del giudice di merito su una domanda o eccezione va proposta come violazione dell’art. 112 c.p.c., mediante il motivo di ricorso per cassazione previsto dall’art. 360, comma 1, n. 4.
del resto, deve essere inoltre rilevato che con la seconda censura non viene in effetti criticato un vizio motivazionale che riguardi la spiegazione dell’accertamento di un fatto, bensì viene rimproverato alla Regionale una omessa motivazione in diritto; censura che la giurisprudenza giudica inammissibile, atteso che ai sensi dell’art. 384 c.p.c., l’errata o omessa motivazione giuridica, quando la decisione sia comunque esatta, quando cioè non dà luogo a una violazione di legge, è rimediabile o integrabile direttamente dalla Corte
Quando la decisione è corretta nel dispositivo e non sussiste una violazione di legge, l’errore o l’omissione nella motivazione giuridica può essere corretto o integrato direttamente dalla Corte di cassazione.
Massime di principio
- La motivazione dell’avviso di accertamento deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della ripresa in modo da delimitare la materia del contendere e consentire la difesa del contribuente; non deve però coincidere con l’allegazione o la dimostrazione delle prove che sostengono l’accertamento.
- Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione della scelta e dell’apprezzamento delle prove compiuti dal giudice di merito; la censura motivazionale deve individuare un effettivo vizio del ragionamento decisorio, non limitarsi a proporre una diversa lettura degli elementi acquisiti.
- L’appello incidentale è specifico quando le critiche rivolte alla decisione impugnata identificano le ragioni della richiesta di riforma e delimitano sufficientemente il tema devoluto al giudice.
- L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve essere denunciata in cassazione come violazione dell’art. 112 c.p.c., tramite il motivo previsto dall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; non è sufficiente prospettarla come vizio motivazionale.
- Se una decisione è corretta e non integra una violazione di legge, l’eventuale errore o omissione della motivazione in diritto può essere corretto o integrato direttamente dalla Corte di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 16 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7297/2020 del 16/03/2020
- Sentenza civile · 16 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7298/2020 del 16/03/2020
- Sentenza civile · 16 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7295/2020 del 16/03/2020
- Sentenza civile · 16 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7294/2020 del 16/03/2020
- Sentenza civile · 16 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7293/2020 del 16/03/2020
- Sentenza civile · 16 mar 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 7267/2020 del 16/03/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →