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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7267/2020 del 16/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo del proprio motociclo, emesso per il mancato pagamento di cartelle esattoriali. La CTR della Liguria, con sentenza n. 130/2013 depositata il 19 dicembre 2013, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto valida la notificazione della cartella n. 19277 eseguita il 16 ottobre 2004 a mani di un familiare e aveva considerato sanato l'eventuale vizio per raggiungimento dello scopo, in quanto il contribuente aveva impugnato il preavviso di fermo. Aveva inoltre respinto le eccezioni di decadenza del potere di riscossione e di prescrizione del credito. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 139 c.p.c., perché il familiare che aveva ricevuto la cartella non era più convivente e la notificazione era stata effettuata presso una residenza diversa da quella del destinatario, trasferitosi nel frattempo; 2) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c., per l'omesso esame delle prove, in particolare del certificato storico di residenza attestante il trasferimento anteriore alla notificazione; 3) violazione dell'art. 156 c.p.c., perché non risultava che il contribuente avesse avuto conoscenza della cartella prima di ricevere il preavviso di fermo e, pertanto, non poteva ritenersi sanata la notificazione. La Cassazione ha accolto il terzo motivo, assorbendo gli altri.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo. Ha accertato che la cartella prodromica al preavviso di fermo era stata notificata il 16 ottobre 2004 presso un indirizzo diverso dalla residenza alla quale il contribuente si era trasferito, come risultava dal certificato storico di residenza. La consegna a un familiare presso la residenza di quest'ultimo, diversa da quella del destinatario, non fa presumere una convivenza non occasionale e determina la nullità della notificazione; la conoscenza aliunde non sana il vizio se non è accompagnata dalla costituzione del destinatario. Inoltre, era stato impugnato tempestivamente il preavviso di fermo, non la cartella originaria: l'altra cartella di uguale contenuto era stata notificata nuovamente quando il giudizio sul fermo era già pendente. La Corte ha quindi accolto il ricorso per cassazione, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Ha condannato Equitalia alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge; ha compensato le spese dei gradi di merito in ragione del consolidarsi dell'indirizzo interpretativo nel corso della causa.

Norme richiamate

  • art. 139 c.p.c.

    la notifica a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del primo, che sia diversa da quella del secondo, non determina l’operatività della presunzione di convivenza non meramente occasionale tra i due, con conseguente nullità della notificazione medesima

    La consegna della notificazione a un familiare presso la residenza di quest'ultimo, se diversa da quella del destinatario, non consente di presumere una convivenza non meramente occasionale e rende nulla la notificazione.

  • art. 156 c.p.c.

    con conseguente nullità della notificazione medesima, non sanata dalla conoscenza “aliunde” che ne abbia il destinatario, ove non accompagnata dalla sua costituzione.

    La mera conoscenza di fatto dell'atto non sana la nullità della notificazione se non è accompagnata dalla costituzione del destinatario. Nel caso concreto, l'impugnazione del preavviso di fermo non equivaleva alla costituzione o all'impugnazione della cartella originariamente notificata in modo invalido.

  • art. 2697 c.c.

    La norma è stata invocata dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma il relativo motivo è stato assorbito e la Corte non ha formulato un'interpretazione di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione alla mancata valutazione del certificato storico di residenza; il motivo è stato assorbito.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 25

    La questione della decadenza del potere della pubblica amministrazione, dedotta nei gradi di merito, non è stata oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 2946 c.c.

    La questione della prescrizione del credito, dedotta nei gradi di merito, non è stata oggetto della decisione di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È indicato quale riferimento processuale dei motivi di ricorso, ma la Corte non ne espone una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • La notificazione a mani di un familiare del destinatario, eseguita presso la residenza del familiare diversa da quella del destinatario, non consente di presumere una convivenza non meramente occasionale e comporta la nullità della notificazione.
  • La conoscenza aliunde dell'atto non sana la nullità della notificazione quando non sia accompagnata dalla costituzione del destinatario.
  • L'impugnazione dell'atto successivo della riscossione non dimostra, da sola, che la notificazione dell'atto presupposto abbia raggiunto il proprio scopo; occorre distinguere l'impugnazione dell'atto successivo da quella della cartella prodromica.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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