Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7294/2020 del 16/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’IVA 2002, con cui l’Ufficio aveva recuperato l’imposta detratta per operazioni ritenute oggettivamente e soggettivamente inesistenti. I lavori di facchinaggio risultavano formalmente affidati in appalto a società prive di organizzazione imprenditoriale, che avrebbero in realtà intermediato manodopera in nero fornita da cooperative; le fatture sarebbero state anche gonfiate per consentire il pagamento non dichiarato di straordinari e compensi agli amministratori. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 28/5/2012 depositata il 14 marzo 2012, aveva confermato tale decisione. In Cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 7, comma 1, della L. 212/2000, sostenendo che l’avviso non esponesse fatti idonei a provare l’evasione e che i richiami al PVC e alle consulenze svolte nel processo penale non fossero sufficienti; (2) vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere l’avviso considerato le osservazioni formulate nel contraddittorio preventivo; (3) e (4) vizio di motivazione per l’asserita carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, che sarebbero state contraddette dalla corrispondenza tra spese e produzione risultante dalle perizie e dall’estraneità della contribuente alla frode; (5) vizio di motivazione in tema di sanzioni, contestando sia la colpevolezza in assenza di partecipazione alla frode sia la maggiorazione delle sanzioni fino all’80% del massimo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché confonde la motivazione dell’accertamento, che deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della ripresa e delimitare la controversia, con l’allegazione delle prove; è stata inoltre rilevata, per entrambi i primi due motivi, la carenza di autosufficienza per mancata trascrizione dell’avviso. Il secondo motivo è stato dichiarato anche inammissibile perché prospettava una violazione di norme sull’obbligo di considerare le osservazioni preventive, anziché un vizio motivazionale rilevante ai sensi del parametro invocato. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili in quanto diretti a ottenere una nuova valutazione di merito degli elementi probatori e non indicavano incongruenze nel ragionamento presuntivo della CTR. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: la doglianza relativa alla mancata pronuncia sulle eccezioni concernenti colpevolezza e sanzioni avrebbe dovuto essere proposta denunciando la violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; la contestazione sulla motivazione in diritto non evidenziava, inoltre, una violazione di legge e poteva essere corretta o integrata dalla Corte ai sensi dell’art. 384 c.p.c. La contribuente è stata condannata a rimborsare all’Ufficio le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    il primo motivo risulta comunque infondato, perchè confonde la motivazione della ripresa con l'allegazione delle prove della stessa, che è questione processuale, pertanto esterna alle ragioni di fatto e diritto che debbono spiegare il recupero d’imposta e che sono destinate a fissare la materia del contendere al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente

    La motivazione dell’atto impositivo deve esporre le ragioni di fatto e di diritto della ripresa, delimitando la materia del contendere e permettendo la difesa del contribuente; non deve invece coincidere con l’allegazione o l’esposizione delle prove a sostegno dell’accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il primo motivo risulta comunque infondato, perchè confonde la motivazione della ripresa con l'allegazione delle prove della stessa, che è questione processuale, pertanto esterna alle ragioni di fatto e diritto che debbono spiegare il recupero d’imposta e che sono destinate a fissare la materia del contendere al fine di garantire il diritto di difesa del contribuente

    La censura per violazione di legge non può fondarsi sulla confusione tra motivazione dell’atto impositivo e allegazione delle prove, poiché quest’ultima attiene a un distinto profilo processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    i motivi, entrambi all’evidenza intesi ad ottenere un ribaltamento della scelta e dell’apprezzamento degli elementi di prova fatti dalla Regionale, si risolvono nella sostanza in un invito rivolto alla Corte a un diverso sindacato di merito che non le appartiene; i motivi, difatti, non evidenziano alcuna incongruità nel ragionamento presuntivo della CTR

    Il motivo di cui al n. 5 non consente di chiedere alla Cassazione una nuova ponderazione degli elementi di prova; la censura deve indicare un’effettiva incongruenza rilevante nella motivazione del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo è, anche in questo caso, inammissibile, atteso che su entrambe le eccezioni la Regionale ha omesso di pronunciare, cosicchè la corretta censura da fare sarebbe stata quella in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e per violazione dell’art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia del giudice su un’eccezione o domanda va censurata come error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., e non come vizio motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    il motivo è, anche in questo caso, inammissibile, atteso che su entrambe le eccezioni la Regionale ha omesso di pronunciare, cosicchè la corretta censura da fare sarebbe stata quella in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e per violazione dell’art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia su una questione ritualmente sottoposta al giudice integra la violazione dell’obbligo di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e deve essere denunciata con il pertinente motivo processuale.

  • art. 384 c.p.c.

    censura che la giurisprudenza giudica inammissibile, atteso che ai sensi dell’art. 384 c.p.c., l’errata o omessa motivazione giuridica, quando la decisione sia comunque esatta, quando cioè non dà luogo a una violazione di legge, è rimediabile o integrabile direttamente dalla Corte

    Se la decisione è corretta nel dispositivo e non sussiste una violazione di legge, l’errore o l’omissione nella motivazione giuridica può essere corretto o integrato dalla Cassazione.

Massime di principio

  • La motivazione dell’atto impositivo deve indicare le ragioni fattuali e giuridiche della ripresa in misura idonea a delimitare la materia del contendere e consentire la difesa; non è tenuta a contenere anche l’allegazione o la dimostrazione probatoria dei fatti contestati.
  • La censura per omesso esame o vizio motivazionale non può essere utilizzata per ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; occorre indicare una specifica incongruenza del ragionamento decisorio rilevante secondo il parametro invocato.
  • L’omessa pronuncia su una questione deve essere denunciata come violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; non è sufficiente dedurre un vizio motivazionale.
  • Quando la decisione è corretta e l’errore riguarda soltanto la motivazione giuridica, senza integrare una violazione di legge, la Cassazione può correggere o integrare la motivazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.