Cassazione Civile, Ordinanza n. 19418/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società operante nella vendita di immobili nel complesso "Le Torri Bianche" di Perugia, relativo a IRES, IVA e IRAP per l'anno 2008. L'Ufficio aveva fondato la rettifica su documentazione contabile ed extracontabile reperita in sede di accesso, nonché sulle dichiarazioni rese da esponenti societari, contestando inizialmente un maggior valore della produzione netta pari a Euro 731.597, poi ridotto a Euro 525.055,31 in sede di accertamento con adesione, poi non perfezionato per mancato versamento. La società aveva impugnato l'atto sostenendo che gli elementi raccolti non avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni, che la Ctr avesse illegittimamente valorizzato le conseguenze del mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione, e che la sentenza d'appello fosse priva di autonoma motivazione sui fatti controversi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: la documentazione extracontabile legittimamente acquisita presso l'impresa è utilizzabile come elemento indiziario, anche se non obbligatoria e anche in assenza di irregolarità contabili; inoltre, la motivazione della Ctr si fondava anche su ulteriori elementi non specificamente contestati dalla ricorrente, sicché le censure erano in parte inammissibili per difetto di specificità e in parte infondate. Quanto al richiamo all'accertamento con adesione, la Corte lo ha considerato un passaggio ad abundantiam, non decisivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la presenza di una doppia conforme sia per difetto di specificità, non essendo stati indicati analiticamente i fatti asseritamente trascurati dal giudice d'appello. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Consente la rettifica dell'accertamento anche sulla base di presunzioni; nel caso, la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di elementi indiziari tratti da documentazione extracontabile e da ulteriori riscontri.
Le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la documentazione extracontabile rinvenuta presso l'impresa può integrare tale base presuntiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei primi due motivi di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato il parametro formale del terzo motivo, ma la censura è stata reputata inammissibile.
d.lgs. n. 218 del 1997, artt. 5, 6 e 12
La Corte ha escluso che il mancato perfezionamento dell'accertamento con adesione, di per sé, costituisse autonoma ratio decisiva idonea a fondare la decisione, trattandosi nel caso di mera argomentazione ad abundantiam.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La documentazione extracontabile legittimamente reperita presso la sede dell'impresa è utilizzabile come elemento probatorio presuntivo anche se non esistono irregolarità formali della contabilità, purché sia valutata insieme agli ulteriori elementi acquisiti e alla contabilità ufficiale.
- In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, il contribuente che impugna la decisione deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza di merito; la mancata contestazione di una o più autonome ragioni rende la censura inammissibile o comunque non decisiva.
- Il riferimento del giudice di merito all'esito di una procedura di accertamento con adesione non perfezionata non ha efficacia decisiva se non costituisce autonoma ratio decidendi, potendo assumere al più valore argomentativo accessorio.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di vizio motivazionale è inammissibile se formulata in modo generico, senza l'indicazione analitica dei fatti controversi asseritamente non esaminati e, in presenza di doppia conforme, nei limiti consentiti dal regime applicabile.
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