Cassazione Civile, Ordinanza n. 34811/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una procedura catastale DOCFA relativa a un fabbricato sito nel Comune di Monteroni d'Arbia. La società proprietaria aveva proposto il classamento in categoria A/7, allegando anche la richiesta di riconoscimento dei requisiti di ruralità dell'abitazione. L'Amministrazione finanziaria aveva respinto la ruralità e aveva emesso avviso di accertamento. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR Toscana aveva confermato l'accoglimento, ritenendo che l'immobile fosse parte di un'impresa agricola, ubicato in campagna, con caratteristiche strutturali compatibili con un vecchio casolare rurale, utilizzato come unica unità abitativa della società e anche come sede/pertinenza dell'azienda agricola. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3, D.L. 557/1993, sostenendo che l'immobile, per la sua estensione complessiva di 536 mq, dovesse essere qualificato come abitazione di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 e quindi non potesse essere riconosciuto rurale. La società contribuente si è costituita con controricorso e ha chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia, chiarendo che la disciplina sulla ruralità degli immobili abitativi va letta in combinato disposto con quella sui fabbricati strumentali: il superamento della superficie di 240 mq rileva per le abitazioni di lusso, ma non esclude la ruralità quando il fabbricato, o una parte di esso, sia effettivamente adibito ad esigenze agricole o rientri nelle destinazioni strumentali previste dall'art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993. Ha valorizzato l'accertamento di fatto compiuto dalla CTR sulla concreta destinazione rurale dell'immobile e ha osservato che le censure dell'Agenzia miravano in sostanza a una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato la soccombenza dell'Agenzia delle Entrate, con condanna alle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ha però ritenuto che le doglianze investissero soprattutto il merito dell'accertamento fattuale.
art. 9, comma 3, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
Ai fini del riconoscimento della ruralita' degli immobili agli effetti fiscali, i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa devono soddisfare le seguenti condizioni
disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi della ruralità per i fabbricati abitativi; la Corte richiama la norma per affermare che la ruralità va valutata in base alla concreta utilizzazione e ai requisiti di legge.
art. 9, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557
ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola
la Corte afferma che per i fabbricati strumentali la ruralità deriva dalla destinazione oggettiva all'attività agricola e che tale disposizione non prevede un'esclusione per il superamento della soglia di 240 mq.
è richiamato come norma che definisce l'attività agricola cui deve essere strumentale il fabbricato per ottenere il riconoscimento della ruralità.
è richiamato quale riferimento per i fabbricati strumentali alle attività agricole, rilevanti ai fini del riconoscimento della ruralità.
art. 6 del D.M. 2 agosto 1969
è richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'immobile sarebbe di lusso per superamento della soglia di superficie, ma la Corte esclude che tale criterio sia decisivo ove il fabbricato sia strumentale all'attività agricola.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione alla parte soccombente perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- In tema di ruralità catastale, il giudice deve verificare la concreta destinazione del fabbricato e la sua effettiva strumentalità rispetto all'attività agricola, non limitandosi al dato formale della superficie complessiva.
- La disciplina dei fabbricati rurali abitativi e quella dei fabbricati rurali strumentali vanno lette in combinato disposto: il superamento della soglia dimensionale prevista per le abitazioni di lusso non esclude, di per sé, la ruralità quando l'immobile sia in fatto asservito all'impresa agricola.
- Per i fabbricati strumentali all'attività agricola, la ruralità è un dato oggettivo desumibile dalla destinazione funzionale dell'immobile, secondo un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito proponendo una diversa lettura delle risultanze istruttorie, salvo vizi consentiti nei limiti del giudizio di legittimità.
- La qualificazione dell'immobile come rurale richiede la verifica dei requisiti normativi pertinenti, ma la nozione di "abitazione di lusso" non opera automaticamente per negare la ruralità se l'immobile svolge anche funzioni strumentali agricole.
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