Cassazione Civile, Ordinanza n. 18057/2025 del 03/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
A seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione dei redditi, l'Agenzia contestava un credito Irpef esposto dalla contribuente per il 2013, credito derivante dall'accesso ai benefici fiscali della cd. Tremonti Ambiente da parte della società di persone di cui la contribuente era socia. La contribuente impugnava la cartella di pagamento; in primo e secondo grado il ricorso veniva respinto. In Cassazione la socia deduceva, con un unico motivo, violazione degli artt. 53 Cost., 5, comma 1, TUIR, e 6 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la dichiarazione dei redditi fosse emendabile e che la rettifica operata dal solo socio dovesse valere anche se la società non aveva presentato analoga correzione, considerata la rigidità dei moduli fiscali e l'assenza di uno specifico riquadro per indicare la detassazione ambientale. L'Agenzia, con ricorso incidentale, lamentava violazione della disciplina sulla Tremonti Ambiente e sulla correzione delle dichiarazioni, sostenendo che mancava la dichiarazione dei presupposti dell'agevolazione nelle annualità rilevanti e che l'emendabilità incontra il limite dei termini perentori stabiliti dalla legge. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio che la controversia atteneva a un'obbligazione tributaria unitaria gravante sulla società di persone e sui soci, con necessità di litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti interessati; poiché il giudizio non era stato instaurato e celebrato nel contraddittorio con la società e con tutti i soci, ha dichiarato la nullità dell'intero processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio per difetto di litisconsorzio necessario originario, rilevando che la controversia riguardava un accertamento unitario relativo alla società di persone e ai soci. Ha quindi rimesso le parti al giudice di primo grado, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è entrata nel merito dei motivi di ricorso principale e incidentale.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata come base del controllo automatizzato da cui è originata la comunicazione di irregolarità
l. n. 388/2000, art. 6, commi 13-19
richiamata quale disciplina del beneficio fiscale cd. Tremonti Ambiente oggetto della controversia
richiamato dalla ricorrente in relazione all'imputazione del reddito dei soci delle società di persone
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'emendabilità della dichiarazione dei redditi
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1988
richiamato dall'Agenzia come norma sulla correzione delle dichiarazioni e sui suoi limiti temporali
richiamato dall'Agenzia in tema di rimborso e presupposti per il recupero o riconoscimento di somme fiscali
norma applicata per affermare la necessità di integrare il contraddittorio tra società e soci nei giudizi relativi ad accertamenti unitari
art. 53 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sul corretto trattamento fiscale e sull'imposizione commisurata alla capacità contributiva
richiamato in giurisprudenza per il principio di imputazione automatica ai soci del reddito delle società di persone
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento del reddito delle società di persone e la conseguente imputazione ai soci, la pretesa fiscale concerne un rapporto unitario e inscindibile; pertanto società e tutti i soci devono partecipare al giudizio, salvo che siano dedotte questioni personali.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari comporta nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
- Quando la controversia concerne elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria, il processo non può essere deciso limitatamente ad alcuni soltanto dei soggetti incisi dall'accertamento.
- In presenza di litisconsorzio necessario originario nel processo tributario, il giudice di legittimità non decide il merito ma annulla il giudizio e rimette le parti al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio.
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