Cassazione Civile, Ordinanza n. 17340/2025 del 27/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che gestisce una casa di cura privata accreditata ha impugnato innanzi alla Corte di cassazione, con ricorso per motivi attinenti al diniego di giurisdizione, la sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto il suo appello contro la decisione del TAR Abruzzo. La controversia riguardava un decreto commissariale del 2013 relativo alle linee negoziali per le prestazioni in residenze sanitarie psicoriabilitative erogate dalla rete privata provvisoriamente accreditata per l'anno 2013, con cui era stata applicata una decurtazione complessiva del 10% al tetto di spesa rispetto all'annualità precedente. La ricorrente sosteneva che il Consiglio di Stato, valorizzando la clausola di salvaguardia sottoscritta nel contratto, avesse di fatto negato la propria giurisdizione anche rispetto alle doglianze sulla ripartizione degli importi tra strutture concorrenti e sulle clausole tariffarie. Denunciava quindi violazione degli artt. 3, 24, 111, 113 Cost., dell'art. 111, comma 8, Cost., dell'art. 362 c.p.c. e dell'art. 110 c.p.a., assumendo che la decisione del giudice amministrativo avesse precluso ogni tutela.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la decisione del Consiglio di Stato non integrasse un diniego in astratto di giurisdizione, ma costituisse una valutazione interpretativa della clausola di salvaguardia e del contenuto del contratto, cioè un esercizio del potere giurisdizionale nel merito. Ha quindi escluso che si trattasse di eccesso di potere giurisdizionale censurabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., perché il sindacato delle Sezioni Unite non può estendersi agli errores in iudicando o in procedendo del giudice amministrativo, neppure quando si invochi un'erronea applicazione di norme sostanziali o di principi UE. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione, al pagamento di una somma equitativa ex art. 96 c.p.c. e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992
"clausola di salvaguardia"
La clausola, nel rapporto tra struttura privata accreditata e azienda sanitaria, comporta l'accettazione espressa e incondizionata del contenuto e degli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti presupposti o collegati.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di diniego di giurisdizione, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente per lamentare la preclusione della tutela giurisdizionale, ma la Corte ha escluso che vi fosse un diniego di giurisdizione.
art. 111 Cost.
comma primo e secondo; comma ottavo
Il comma ottavo delimita il controllo delle Sezioni Unite ai soli limiti esterni della giurisdizione; non consente di sindacare l'erronea interpretazione delle norme sostanziali da parte del giudice amministrativo.
art. 113 Cost.
Invocato a sostegno della pretesa tutela avverso gli atti amministrativi, ma non idoneo a trasformare in diniego di giurisdizione un possibile errore di merito.
Richiamato come norma processuale del ricorso per cassazione contro le decisioni del giudice speciale, ma la Corte ne limita l'operatività ai soli casi di effettivo difetto di giurisdizione.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro del controllo sulle decisioni del giudice amministrativo, senza che ne derivasse un vizio di giurisdizione.
definizione accelerata del ricorso
La Corte richiama la procedura di definizione accelerata e collega alla mancata adesione alla prognosi di manifesta infondatezza l'applicazione della responsabilità aggravata.
Norma sul deposito della memoria nel procedimento accelerato; la memoria della ricorrente non ha mutato la valutazione di inammissibilità.
La Corte applica la disciplina della responsabilità aggravata tipizzata per chi prosegue un ricorso che si riveli infondato alla luce della proposta di definizione accelerata, con condanna a somme a favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il controllo della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost. sulle decisioni dei giudici speciali è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione e non consente di sindacare la correttezza dell'interpretazione delle norme sostanziali o del diritto UE compiuta dal giudice amministrativo.
- Non configura diniego di giurisdizione la decisione che, pur incidendo negativamente sulla posizione soggettiva azionata, si fondi su una interpretazione del rapporto sostanziale o della clausola contrattuale: in tal caso si è in presenza di un possibile errore di merito, non di difetto di giurisdizione.
- La negazione in concreto della tutela, quando derivi da una scelta interpretativa del giudice speciale, non equivale di per sé a rifiuto o omissione di giurisdizione.
- Nella disciplina dei rapporti tra strutture sanitarie private accreditate e amministrazione sanitaria, la clausola di salvaguardia può comportare l'accettazione del sistema di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e degli atti presupposti o collegati, inclusi i criteri di ripartizione delle risorse tra strutture concorrenti.
- Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la mancata conformazione della parte alla prognosi di manifesta infondatezza, in assenza di ragioni specifiche idonee a giustificare la prosecuzione, può legittimare la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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